COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.121 della Società U.S. CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 23.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Nuova S.Caterina – U.S. Cerva del 15.4.2015 con il punteggio di 0 – 3 Campionato 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda € 200,00, squalifica del capitano GRIFFO Vincenzo per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.121 della Società U.S. CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 23.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Nuova S.Caterina – U.S. Cerva del 15.4.2015 con il punteggio di 0 – 3 Campionato 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda € 200,00, squalifica del capitano GRIFFO Vincenzo per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA l’arbitro della gara Polisportiva Nuova S.Caterina – U.S.Cerva del 15.4.2015 nel supplemento di rapporto rappresentava che a fine gara aveva raccolto nel suo spogliatoio le confessioni del n. 5 della Società N. Santa Caterina, Criniti Francesco, che gli aveva confidato che la gara appena terminata avrebbe dovuto necessariamente concludersi con il risultato di 3 a 2 per la Società Nuova S. Caterina in quanto la sua squadra aveva bisogno dei tre punti per poter aspirare ai play-off mentre gli avversari dell’U.S. Cerva avevano interesse solo ad ottenere la Coppa Disciplina. Il Direttore di gara chiedeva al Criniti se fosse conscio della gravità delle sue affermazioni, e poiché il calciatore non mostrava alcuna incertezza nel confermare le sua affermazioni, convocava nello spogliatoio il dirigente della Pol. N. Santa Caterina, Giannini Santo, ed il numero 4 della stessa compagine, Benvenuto Francesco, chiedendo loro ulteriori chiarimenti sui fatti riferitigli. Il Benvenuto sostanzialmente confermava la tesi dell’accordo illecito, negando che alcune sue frasi nei confronti degli avversari fossero state pronunciate per intimorire gli avversari mentre il Giannini dichiarava di non essere a conoscenza di quanto i calciatori in campo si fossero detti. Lo stesso Direttore di gara chiudeva il supplemento di rapporto con la considerazione secondo la quale le dichiarazioni raccolte gli avevano permesso di comprendere il motivo per cui dal 15° minuto del secondo tempo la gara aveva avuto un andamento strano, con l’U.S. Cerva che di fatto aveva letteralmente smesso di giocare. In base a tali asserzioni il giudice sportivo sanzionava le due squadre; in relazione a quanto oggi occupa, cioè il reclamo della U.S. Cerva, statuiva la punizione sportiva della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, l’ammenda di € 200,00 e la squalifica del capitano, Griffo Vincenzo, per cinque giornate. La reclamante si duole nell’odierno ricorso affermando che le dichiarazioni di Criniti e Benvenuto mirano a giustificare il comportamento minaccioso e violento tenuto nei confronti degli avversari, negando assolutamente il coinvolgimento in qualsivoglia ipotesi di accordo con la Società N.Santa Caterina. Gli elementi probatori acquisiti dall’arbitro sono sufficienti a fondare la convinzione che la gara abbia avuto un andamento e consequenzialmente un esito irregolare in quanto tra le squadre era intervenuto un accordo che prevedeva che la gara dovesse essere vinta dalla Società N. Santa Caterina. Il comportamento tenuto dai calciatori delle due squadre integra gli estremi dell’illecito sportivo consumato. Non rileva a tal fine la circostanza che durante la gara stessa siano intervenute delle minacce rivolte da tesserati della Società N. Santa Caterina nei confronti di quelli dell’U.S. Cerva a fini coercitivi o solo per “ricordare” gli impegni assunti. Le sanzioni irrogate appaiono assolutamente congrue in relazione ad un comportamento che appare da stigmatizzare. Per tale ragione è da confermare anche la sanzione inflitta al capitano, Griffo Vincenzo, della squadra dell’U.S. Cerva. Il reclamo appare infondato e, pertanto, da rigettare. Appare inoltre necessario rimettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di sua competenza. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di sua competenza.
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