COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 DEL 20 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.125 della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS – Categoria Allievi Regionali – del 30.4.2015 (squalifica del calciatore DE FINA Domenico fino al 30/6/2016, squalifica del calciatore BARBIERI Salvatore per CINQUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 163 DEL 20 MAGGIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.125 della Società U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS - Categoria Allievi Regionali - del 30.4.2015 (squalifica del calciatore DE FINA Domenico fino al 30/6/2016, squalifica del calciatore BARBIERI Salvatore per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifiche comminate ai due calciatori, lamentando una ricostruzione dei fatti estremamente esagerata. In particolare, per il calciatore De Fina Domenico, espulso al 38° del 2° T., deduce che lo stesso si sarebbe limitato a protestare vibratamente con accenti minacciosi nel tentativo di avvicinarsi all'arbitro, ma senza aggressione fisica, anche perché fermato per tempo dai compagni e da un dirigente della società avversaria, ben prima di potersi avvicinare alla zona di posizionamento dell'arbitro. Nella stessa circostanza, argomenta la reclamante, il calciatore Barbieri Salvatore, precedentemente sostituito per infortunio al ginocchio, protestava dalla panchina con espressioni definite colorite, ma non volgari, e faceva il gesto di entrare in campo, palesemente claudicante per l'infortunio occorso, brandendo una piccola borraccia da cui aveva bevuto, mentre il direttore di gara si trovava dalla parte opposta del campo. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore De Fina, oltre ad aver proferito frasi ingiuriose e minacciose, correva verso il direttore di gara colpendolo al torace con entrambe i pugni e facendolo arretrare per circa tre metri, senza altre conseguenze. L’azione, così descritta, si configura non come atto di violenza contro l’arbitro, ma come protesta violenta attuata mediante una spinta energica. Deve, peraltro, escludersi, nel prosieguo dell’azione, il tentativo di aggressione non essendo individuabili atti idonei a configurarne la fattispecie. La sanzione deve essere congruamente ridotta, in relazione ai fatti come sopra individuati. Quanto al calciatore Barbieri Salvatore dalle risultanze degli atti ufficiali risulta che il suo comportamento si è concretizzato nell’entrata abusiva in campo e in frasi minacciose e offensive all'indirizzo del direttore di gara. Anche in questo caso la sanzione appare eccessiva e deve essere ridotta. P.Q.M. riduce la squalifica a carico di DE FINA Domenico a CINQUE mesi e quindi fino al 30 SETTEMBRE 2015; riduce la squalifica a carico di BARBIERI Salvatore a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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