COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO CALCIO ROSSONERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 CARICO DEL MASSAGGIATORE STRAPPETTI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 87/SGS DEL 19 MARZO 2015 GARA: FRASCATI – CENTRO CALCIO ROSSONERO DEL 15-3-2015 (Campionato Giovanissimi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO CALCIO ROSSONERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 CARICO DEL MASSAGGIATORE STRAPPETTI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 87/SGS DEL 19 MARZO 2015 GARA: FRASCATI – CENTRO CALCIO ROSSONERO DEL 15-3-2015 (Campionato Giovanissimi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015 La Società Centro Calcio Rossonero, nell’articolato e dettagliato ricorso presentato a questa Corte Sportiva di Appello, contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure relativamente alla sanzione inflitta al massaggiatore Strappetti Massimiliano. Pone in rilievo la ricorrente, anche in sede di audizione, che la reazione istintiva del massaggiatore è scaturita dal fatto che il figlio, partecipante alla gara, a seguito di uno scontro di giuoco, rimaneva a terra con il volto insanguinato. E’ comprensibile e giustificabile, a parere della reclamante, che dinanzi a tale situazione, il massaggiatore, senza la preventiva autorizzazione, entrasse sul terrene di giuoco per verificare le condizioni di salute del figlio. In tale frangente l’arbitro lo riprendeva, ricevendo nella circostanza insulti ed offese, venendo altresì spostato con una manata, senza provocargli alcuna conseguenza fisica. In considerazione di quanto sopra chiede la Società Centro Calcio Rossonero una rivisitazione della sanzione inflitta allo Strappetti. Questa Corte Sportiva di Appello premette preliminarmente che con il C.U. 219 del 10.4.2015, veniva disposto l’audizione dell’arbitro. Si accertava che erroneamente era stato convocato un altro arbitro. Questa Corte Sportiva di Appello, quindi valutata l’urgenza di provvedere in merito non riteneva di disporre una nuova audizione. Da una attenta lettura degli atti di gara ed un approfondito esame, si è riscontrato che in effetti la sanzione inflitta al massaggiatore Strappetti Massimiliano appare eccessiva, rispetto all’accadimento dei fatti. Infatti è pur vero che il gesto dello Strappetti è da considerarsi deprecabile e censurabile sotto l’aspetto sportivo, non puo’ pero’ non considerarsi l’emotività del papà del calciatore, rimasto a terra con il volto insanguinato. Tenuto conto quindi di tale aspetto e considerato che la sanzione può essere lievemente ridimensionata tenuto conto dei parametri adottati per casi analoghi. Detto ciò, debbono considerarsi quindi assumibili le doglianze avanzate dalla Società Centro Calcio Rossonero con il presente ricorso, pertanto questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione al massaggiatore Strappetti Massimiliano 30/09/2015. La tassa reclamo va restituita.
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