COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO ADOTTATO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 49/SGS DEL 9 APRILE 2015 GARA: FOOTBALL ACADEMY – FROSINONE 2000 DEL 15-3-2015 (Campionato Giovanissimi Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 273 del 24.4.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO ADOTTATO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 49/SGS DEL 9 APRILE 2015 GARA: FOOTBALL ACADEMY – FROSINONE 2000 DEL 15-3-2015 (Campionato Giovanissimi Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 273 del 24.4.2015 La Società Football Academy ha contestato la decisione con cui è stato respinto il proprio reclamo in prima istanza, deducendo che nel caso dei calciatori della Società Frosinone 2000, partecipanti all’incontro a margine vada applicata la normativa dell’art. 34 I° comma delle N.O.I.F. , che vieta l’utilizzo di atleti schierati anche in gare superiori della stessa società. La reclamante sostiene anche l’estraneità a tal riguardo della deroga alla citata norma, contenuta nel C.U. N. 1 del 1/7/2014, affermando che la deroga stessa si riferirebbe a campionati di prima squadra e juniores, in quanto categorie superiori ed inferiori. La ricorrente conclude chiedendo la revoca della decisione di primo grado e quindi la sanzione della perdita della gara a carico della contro parte Frosinone 2000, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S.. In merito si osserva che la deroga di cui sopra, adeguatamente applicata dal primo Giudice, richiamandosi a categorie inferiori e superiori, a maggior ragione si estende a tutti i campionati del settore giovanile, che sono caratterizzati da una orizzontalità di rango tra squadre di giovanissimi, come nel caso in esame. Premesso, le doglianze della ricorrente non sono assumibili, per cui DELIBERA di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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