COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/06/2017 A CARICO DEL MASSAGGIATORE DI NARDO ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DEL 17/03/2015 (GARA ANTONIO PALLUZZI – SANTI COSMA E DAMIANO DEL 15/03/2015 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/06/2017 A CARICO DEL MASSAGGIATORE DI NARDO ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DEL 17/03/2015 (GARA ANTONIO PALLUZZI – SANTI COSMA E DAMIANO DEL 15/03/2015 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe con cui la società reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento della squalifica a carico del massaggiatore Di Nardo Attilio, sostenendo che questi, al termine della gara in oggetto, non aveva colpito, con un calcio, la gamba dell’arbitro ed in via subordinata la riduzione della stessa, ammettendo, solamente, che il Di Nardo aveva offeso il direttore di gara, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per eccessive proteste; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la società reclamante; sentito l’arbitro, il quale, puntualmente, confermava quanto trascritto nel proprio referto ed in particolare che al termine della gara, mentre si apprestava a rientrare negli spogliatoi con i giocatori di entrambe le società, veniva colpito dal Sig. Attilio Di Nardo, con un calcio all’altezza del ginocchio che causava leggero e temporaneo dolore; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; accertato, pertanto, che il Di Nardo, ha compiuto un gesto violento nei confronti dell’arbitro, al termine della gara, si ritiene, pur tuttavia, che la sanzione comminatagli possa essere ridotta in quanto il calcio sul ginocchio non ha prodotto conseguenze fisiche, se non un leggero e temporaneo dolore. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione del massaggiatore Di Nardo Attilio al 30/06/2016. La tassa reclamo va restituita.
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