COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 16 APRILE 2015 GARA: VALLECORSA – SUIO DEL 12-4-2015 (Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 245 del 6.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 16 APRILE 2015 GARA: VALLECORSA - SUIO DEL 12-4-2015 (Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 245 del 6.5.2015 La Società Vallecorsa con il presente ricorso, pur condannando l’atteggiamento riprovevole del calciatore Antonetti Luciano, ritiene improprio il deliberato del Giudice Sportivo, con cui infligge alla Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 100,00. Le motivazioni esposte dalla ricorrente vertono essenzialmente sulla involontarietà dell’episodio che ha provocato la caduta all’indietro dell’arbitro, che battendo la testa si procurava “un trauma contusivo al cuoio capelluto”. Episodio che è scaturito dal comportamento del calciatore Antonetti nei confronti dell’arbitro, che si trovava nel proprio spogliatoio e, che in tale circostanza il dirigente della Società trascinava fuori il calciatore a viva forza, determinando nell’occasione, una situazione in cui il direttore di gara, in maniera assolutamente incidentale veniva colpito alla spalla destra dal dirigente, in quanto spinto dal calciatore in questione. Pone all’attenzione di questa Corte, la Società Vallecorsa, l’intervento immediato di un medico e di un infermiere professionale, che provvedevano a medicare la contusione riportata dall’arbitro, il quale avrebbe quindi potuto continuato a dirigere. Ed è per tutte queste considerazioni che chiede la ricorrente l’annullamento delle sanzioni disposte dal Giudice Sportivo e, o, in subordine la ripresa del giuoco a partire dal secondo tempo, o la ripetizione della stessa. Questa Corte Sportiva di Appello ha esaminato nei dettagli e il referto arbitrale e il ricorso in argomento, e non può che condividere quanto deciso dal Giudice di prime cure, il quale ha riportato minuziosamente, come si sono, in effetti, svolti i fatti. Il calciatore Antonetti Luciano, della Società Vallecorsa, irrompeva nello spogliatoio arbitrale, a fine primo tempo, e con fare irruento ed aggressivo inveiva contro l’arbitro; interveniva immediatamente il dirigente, al quale il direttore di gara notificava l’espulsione del calciatore. L’Antonetti, udito il provvedimento reagiva violentemente tentando più volte di colpire l’arbitro con pugni, non riuscendovi per la frapposizione del dirigente ed, in alcuni casi, per la pronta schivata dell’arbitro stesso. Dopodichè accadeva l’episodio di cui si è parlato in precedenza, con l’arbitro che perdeva i sensi, lamentando, al risveglio, dolori al capo, giramenti di testa e stato confusionale. In considerazione di quanto scritto, non emergono, a parere di questa Corte elementi tali da poter prendere in considerazione le lamentele avanzate dalla reclamante, anche perché, già prima dell’incidente fortuito all’arbitro, la gara non poteva più essere considerata regolare, per l’effetto delle continue aggressioni subite dall’arbitro dal calciatore Antonetti. Bene ha quindi operato il Giudice Sportivo nell’attribuire la sconfitta e l’ammenda a carico della Società Vallecorsa, responsabile oggettivamente dei fatti accaduti. Detto ciò DELIBERA Di respingere il reclamo in questione, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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