COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI SIMONE MAURO, SETACCIOLI MARCO, TOMBOLINI ALESSANDRO, STRADA LUCA E DOKO CLITON DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 23 APRILE 2015 GARA: CIVITELLA UNITED – CITTA’ DI CASTRO DEL 18-4-2015 (Campionato Terza Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 245 del 6.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI SIMONE MAURO, SETACCIOLI MARCO, TOMBOLINI ALESSANDRO, STRADA LUCA E DOKO CLITON DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 23 APRILE 2015 GARA: CIVITELLA UNITED – CITTA’ DI CASTRO DEL 18-4-2015 (Campionato Terza Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 245 del 6.5.2015 La Società Città di Castro, contestando le decisioni di primo grado, chiede la revoca, o quanto meno, la riduzione dell’ammenda comminatale e delle squalifica inflitte ai propri calciatori, come specificato a margine. La reclamante sostiene tali richieste assumendo che i calciatori colpiti dalla squalifica per 3 gare - Doko Cliton, Setacciali Marco, Simone Mauro, Strada Luca e Tombolini Alessandro – non avrebbero in alcun modo partecipato alla zuffa che ha determinato la sospensione della gara, tranne Simone che avrebbe solamente reagito ad un’aggressione. Circa l’ammenda, la stessa Società deduce di non aver cognizione esatta del motivo per cui è stata comminata. Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), si rileva, di contro, che i nominati calciatori sono stati identificati dall’arbitro quali partecipanti attivamente ai disordini sul terreno di giuoco, durante i quali venivano più volte a vie di fatto con gli avversari, per cui la sanzione del primo Giudice appare ampiamente adeguata. Parimenti congrua deve considerarsi l’ammenda di € 100,00 che si riferisce alla globalità di comportamento della ricorrente durante il tafferuglio. Per i motivi sopra esposti, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo La tassa reclamo va incamerata.
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