COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30-4-2018 CARICO DEL CALCIATORE AURICCHIO ALESSANDRO E FINO AL 22-5-2015 A CARICO DELL’ALLENATORE CIMINO MICHELE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 22-5-2015 A CARICO DEI DIRIGENTI MIGLIORE DAVIDE E MENDICO ANTONIO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL C.U. 241 DEL 29/04/2015. GARA: MONTE SAN BIAGIO – SANTI COSMA E DAMIANO DEL 26/04/2015 (CAMPIONATO 1 CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 251 dell’ 8/5/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30-4-2018 CARICO DEL CALCIATORE AURICCHIO ALESSANDRO E FINO AL 22-5-2015 A CARICO DELL’ALLENATORE CIMINO MICHELE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 22-5-2015 A CARICO DEI DIRIGENTI MIGLIORE DAVIDE E MENDICO ANTONIO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ SANTI COSMA E DAMIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL C.U. 241 DEL 29/04/2015. GARA: MONTE SAN BIAGIO – SANTI COSMA E DAMIANO DEL 26/04/2015 (CAMPIONATO 1 CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 251 dell’ 8/5/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata come da richiesta, la Società interessata, osserva: per quanto concerne il reclamo relativo al calciatore Auricchio Alessandro deve dichiararsi il non luogo a procedere, in quanto il Giudice Sportivo - con decisione del 6/5/2015 pubblicava sul C.U. n. 249 del 7/5/2015 - ha già revocato la sanzione inflitta a detto calciatore, quale capitano. Per quanto concerne unvece le sanzioni inflitte agli altri tesserati, nonché l’ammenda comminata alla Società Santi Cosma e Damiano, deve dichiararsi l’inammissibilità dei relativi reclami, in quanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili l’inibizione per i dirigenti, ovvero la squalifica dei tecnici fino ad un mese, nonché, per le Società partecipanti ai campionati di prima categoria, i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di dichiarare il non luogo a procedere per quanto concerne IL CALCIATORE Auricchio Alessandro; - di dichiarare inammissibili i reclami relativi ai dirigenti Migliore Davide e Mendico Antonio, all’allenatore Cimino Michele, nonché all’ammenda a carico della Società Santi Cosma e Damiano. La tassa reclamo va restituita
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