COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE SAN GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATIO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 55/C5 DEL 29 APRILE 2015 GARA: STIMIGLIANO – MONTE SAN GIOVANNI DEL 19-4-2015 (Campionato c5 di Rieti) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 251 del 8/5/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE SAN GIOVANNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATIO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 55/C5 DEL 29 APRILE 2015 GARA: STIMIGLIANO – MONTE SAN GIOVANNI DEL 19-4-2015 (Campionato c5 di Rieti) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 251 del 8/5/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto la revisione dell’omologazione del risultato della gara contro lo Stimigliano 1969, chiedendo la vittoria a tavolino 6-0, assumendo che il giocatore della squadra avversaria Fabio Di Loreto avesse preso parte a più di una gara il 19 aprile 2015 e che per un mero errore formale il rigettato ricorso in prime cure avesse invece indicato il nome di un altro calciatore dello Stimigliano 1969, Fabio Colapietro; rilevato che, nel caso di specie, l’aver indicato un nominativo differente da quello dedotto in primo grado costituisce introduzione di una domanda nuova e diversa, che non è ammissibile nell’odierno procedimento. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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