COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1, 2 E 5 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA’ PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1, 2 E 5 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA’ PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Al Comitato Regionale Lazio sono pervenute, a distanza di pochi giorni, due richieste di tesseramento per uno stesso giocatore, Sacco Carlo. In data 19/9/2014 perveniva la richiesta della Società Fontana Liri, ed il calciatore Sacco veniva tesserato nello stesso giorno. In data 22/9/2014 perveniva l’altra richiesta di tesseramento da parte della Società Real Cassino Terra e Lavoro, per il medesimo calciatore. A questo punto il Comitato Regionale Lazio, in data 16/10/2014 trasmetteva alla Procura Federale, per gli accertamenti del caso, le due richieste di tesseramento pervenute, allegando i fogli di censimento e la documentazione relativa alla Società Fontana Liri. La Procura Federale espletava gli opportuni controlli sugli atti in possesso, compreso il reclamo preposto dalla Società Sant’Elia Fiumerapido, relativo alla gara contro il Fontana Liri del 21/9/2014, a cui partecipava il calciatore Sacco Carlo nelle fila del Fontana Liri. Dopodichè la Procura iniziava una serie di audizioni: - il calciatore Sacco Carlo, i Signori Cristiano Grimaldi, Riccardo Colafrancesco, Vincenzo Valente, Gabriele Colombo e Giuseppe Evangelista, effettuando anche riscontri presso il Centro Elaborazione Dati della L.N.D. In merito alla posizione del Presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido, Signor Giuseppe Evangelista, la Procura ha rilevato come quest’ultimo, contrariamente a quanto dichiarato in sede di audizione, laddove ha sostenuto di aver ricevuto una telefonata anonima, dopo la disputa della gara in questione, che lo avvisava della posizione irregolare del calciatore Sacco, abbia invece sostenuto la conoscenza della presunta irregolarità del calciatore, già durante la gara. Infatti dalle testimonianze dei Signori Cristiano Grimaldi – presidente del Fontana Liri – e Riccardo Colafrancesco – segretario della stessa Società, entrambi presenti alla gara in argomento, risulta che l’Evangelista, già in quella occasione, dichiarava di essere a conoscenza della presunta irregolarità del tesseramento del Sacco. Ed è per tale motivo che il 26/9/2014 l’Evangelista, che si era procurato il doppio tesseramento, proponeva il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, per ottenere la vittoria a tavolino. Dall’analitica istruttoria svolta dalla Procura è risultato che i soggetti autorizzati a scaricare dal sito del Comitato Regionale Lazio la modulistica, ai fini delle richieste di tesseramento, per la Società Real Cassino erano il presidente Valente Vincenzo, Diego Capitani e Gabriele Colombo e Giuseppe Evangelista, già presidente della Società Città di Pignaro, poi ceduta al Signor Valente Vincenzo, che ne aveva poi mutato la denominazione in Real Cassino Terra e Lavoro. L’Evangelista ha ammesso anche che è stato in possesso delle credenziali per un paio di giorni dopo l’assemblea di giugno 2014, per il passaggio ai nuovi soci degli atti contabili. Ciò veniva smentito, in quanto il Centro Elaborazione Dati della L.N.D. è risultato che le modifiche della password è avvenuta solamente il 25/11/2014 alle ore 23,55. Pertanto l’Organi Inquirente ha potuto affermare che l’Evangelista è rimasto in possesso delle credenziali della Società Real Cassino, sino a tale data, potendo così operare nel sito Web della F.I.G.C. L.N.D. Tutto ciò si è potuto rilevare dai movimenti e dai tabulati inviati, per cui è stato possibile verificare che il modulo relativo al caso in discussione, è stato scaricato immediatamente dopo la partita Sant’Elia Fiumerapido – Fontana lIri del 21/9/2014, la cui richiesta è stata ricevuta dal Comitato Regionale Lazio il 22/9/2014 alle ore 9,30. La Procura ha anche accertato che il calciatore Sacco ha negato di aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento per il Real Cassino e che i testimoni delle predette Società, sono stati tutti concordi nell’affermare che le firme apposte sul citato modulo erano apocrife e che nessuno di loro aveva mai scaricato il modulo dal sito F.I.G.C. L.N.D. Per tutto sopra quanto scritto, la Procura ha deferito a questo Tribunale Federale il Signor Evangelista Giuseppe, presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido per violazione dell’art. 7 comma 1-2 e 5 del C.G.S. e la Società predetta, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al suo presidente Evangelista Giuseppe. Il Tribunale Federale Territoriale ha disposto per giorno 14/5/2015 la discussione dei deferimenti in questione. Alla riunione è presente per la Procura Federale Territoriale l’avv. Gianmaria Camici, mentre per i deferiti nessuno è comparso, né sono state presentate note difensive. In via preliminare si rigetta la richiesta di rinvio dell’udienza presentata dal Signor Evangelista Giuseppe tramite fax dell’11/5/2015. La Procura richiamandosi all’atto di deferimento ed alla documentazione ad esso allegata conclude chiedendo per il Signor Evangelista Giuseppe 3 anni di inibizione e per la Società Sant’Elia Fiumerapido l’ammenda di € 5.000,00 e penalizzazione di 6 punti in classifica. Questo Tribunale Federale ritenuto che per quanto riguarda la sanzione da irrogare al tesserato, la richiesta dell’Organo Inquirente sia del tutto congrua, anche in rapporto alla gravità dell’incolpazione e dell’assenza di qualsiasi difesa sia scritti che orali da parte del deferito. Mentre la sanzione pecuniaria, e richiesta per la Società, appare eccessiva rispetto alla natura ed alla categoria della Società e va ridimensionata secondo il dispositivo; la penalizzazione anche essa congrua dovrà essere scontata nel prossimo campionato, in quanto inefficace nella corrente stagione. Ciò detto, questo Tribunale Federale DELIBERA di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo l’inibizione al Presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido, Signor Giuseppe Evangelista, per 3 anni, l’ammenda va rideterminata in € 2.000,00 e la penalizzazione di 6 punti dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva, in quanto inefficace nella corrente stagione. Si comunichi agli interessati.
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