COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL CALCIATORE SPEZIALI VALERIO PER VIOLAZIONE ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. F.I.G.C. E ART. 46 COMMA 6 C.G.S. F.I.G.C. 39, 48, N.1 E 74 N.O.I.F., A CARICO DEI DIRIGENTI EUFEMI MAURO E ZAMPIERI DANIELE PER VIOLAZIONE ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. F.I.G.C. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI 1 E 5, E 66 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E ALLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO AI SENAI ART. 4, COMMA 2 C.G.S. F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL CALCIATORE SPEZIALI VALERIO PER VIOLAZIONE ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. F.I.G.C. E ART. 46 COMMA 6 C.G.S. F.I.G.C. 39, 48, N.1 E 74 N.O.I.F., A CARICO DEI DIRIGENTI EUFEMI MAURO E ZAMPIERI DANIELE PER VIOLAZIONE ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. F.I.G.C. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI 1 E 5, E 66 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E ALLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO AI SENAI ART. 4, COMMA 2 C.G.S. F.I.G.C. La Società U.S.D. Lepanto Marino, con nota dell’1/4/2015, segnalava al Comitato Regionale Lazio, che la Società Montespaccato s.r.l. avrebbe utilizzato in alcune gare del Campionato di Promozione, il calciatore Speziali Valerio, in posizione irregolare di tesseramento. Veniva informata la Procura Federale Territoriale che esperiva le opportune indagini e rilevava che, in effetti, il calciatore Speziali tesserato per la Società Montespaccato dal 22/1/2015, prendeva parte in posizione irregolare, a quattro gare del Campionato di Promozione antecedenti alla data del tesseramento. Infatti dall’esame delle distinte gara è risultato che il calciatore Speziali prendeva parte illegittimamente alle gare del 7/9/2015 contro il Lepanto Marino, il Tormarancio del 28/9/2014, dei Vigili Urbani di Roma del 5/10/2014 e del Casal dei Pini del 26/10/2014. Nelle gare invece contro i Pescatori di Ostia del 21/9/2014 e Dilettanti Falaschi del 4/1/2015 il calciatore in questione, inserito in distinta, tra i calciatori di riserva, non veniva utilizzato. Accertata l’illegittimità della partecipazione delle gare suddette del calciatore Speziali Valerio, la Procura Federale Territoriale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il predetto calciatore, i dirigenti Eufemi Mauro, per aver sottoscritto le distinte gara, in qualità di dirigente accompagnatore della Società Montespaccato attestando la regolarità di tesseramento dei calciatori per n. 5 gare e del Signor Zampieri Daniele per le stesse motivazioni per 1 gara e la Società Montespaccato ex art. 4 comma 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta in data 7/5/2015 è presente per la Procura l’avvocato Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Signor De Carli Gianluca munito di delega in rappresentanza di tutti i deferiti. Il Signor De Carli pone l’attenzione che il calciatore Speziali Valerio, già era tesserato per la Società Montespaccato nella decorsa stagione sportiva, è stato quindi utilizzato, perchè il segretario della Società di nuova nomina erroneamente lo svincolava. Il calciatore Speziali è stato utilizzato solamente per 4 gare ufficiali, mentre in due era stato indicato in distinta come calciatore di riserva non è stato utilizzato. La Procura federale al di là di quanto sopra, ha insistito nell’atto di deferimento chiedendo per il calciatore Speziali Valerio la squalifica per 3 gare, l’inibizione per 3 mesi a carico del Signor Eufemi Mauro e l’inibizione per giorni 30 al dirigente Zampieri Daniele, nonché alla Società Montespaccato, a titolo di responsabilità oggettiva, 4 punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 1.000,00. Il Tribunale Federale ritenendo che i fatti addebitati sono provati documentalmente e che l’irregolare posizione dei calciatori, anche in assenza di prove del dolo, comporta l’applicazione della penalizzazione di punti proporzionale al numero di gare a cui ha partecipato il calciatore in posizione irregolare, ritiene congrua la richiesta dell’Organo Requirente e dispone quindi in conformità. Tutto ciò premesso, DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili della violazione loro ascritta e di squalificare per 3 gare il calciatore Speziali Valerio, l’inibizione per il Signor Eufemi Mauro per 3 mesi, l’inibizione per il Signor Zampieri Daniele per giorni 30, nonché alla Società Montespaccato, a titolo di responsabilità oggettiva, 4 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00. Si comunichi agli interessati
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it