COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL PRESIDENTE ARMANDO DE SIMONE DELLA SOCIETA’ N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E ALL’ART 8 COMMA 9 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL PRESIDENTE ARMANDO DE SIMONE DELLA SOCIETA’ N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E ALL’ART 8 COMMA 9 DEL C.G.S E ALLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Comitato Regionale Lazio trasmetteva alla Procura Federale Territoriale gli atti relativi al mancato pagamento entro il termine stabilito, da parte della Società A.S.D. Nuova Santa Maria delle Mole Marino, della somma di euro 3.000 (tremila) in favore del calciatore Tommaso Barlizio. Ha rilevato la Procura che, in data 22/8/2014, la Commissione Accordi Economici della L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Tommaso Barlizio, condannava la Società A.S.D. N. Santa Maria Delle Mole Marino, al pagamento in favore della somma di € 3.000,00. La predetta decisione veniva comunicata alla suddetta Società, mediante lettera raccomandata in data 12/9/2014, la quale non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale. In virtù di quanto sopra, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Signor Armando De Simone, all’epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. N. Santa Maria Delle Mole Marino, per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe, e la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra scritto. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 30/4/2015, è presente, per la Procura Federale, l’avvocato Luca Sanzi, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura, richiamandosi all’atto di deferimento, conclude chiedendo per il Signor Armando De Simone, presidente della Società, l’inibizione di sei mesi e l’ammenda di € 700,00 ed un punto di penalizzazione per la Società. Questo Tribunale, non ravvisando elementi di discordanza, con quanto rappresentato dalla Procura ed, in ossequo a quanto stabilito dalle norme regolamentari previste, per i casi in questione, non può che accogliere le proposte avanzate dall’Organo Inquirente e sopra riportate. Detto ciò, questo tribunale Federale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, attribuendo al presidente Signor Armando De Simone l’inibizione di 6 mesi, ed alla Società Santa Maria delle Mole Marino l’ammenda di € 700,00 ed un punto di penalizzazione in classifica. Si comunichi agli interessati
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