COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 71 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 41/cs – Ricorso U.S.D. Santerenzina avverso la squalifica del calciatore Matteo Paganelli fino al 30.06.2015. Gara Santerenzina – Cadimare del 12 aprile 2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 50 del 16.4.2015 Delegazione Provinciale di La Spezia.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 71 del 14/05/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 41/cs - Ricorso U.S.D. Santerenzina avverso la squalifica del calciatore Matteo Paganelli fino al 30.06.2015. Gara Santerenzina - Cadimare del 12 aprile 2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 50 del 16.4.2015 Delegazione Provinciale di La Spezia. Avverso la squalifica del calciatore Matteo Paganelli fino al 30 giugno 2015, propone ricorso l’U.S.D. Santerenzina. Il Paganelli è stato così sanzionato dal giudice sportivo per aver corso, al 37° minuto del secondo tempo, verso l’arbitro scontrandolo e facendolo indietreggiare di alcuni passi e perché, dopo essersi fermato, aveva spinto ulteriormente il direttore di gara facendolo ancora indietreggiare e quindi avergli rivolto frase ingiuriosa. Nei motivi del gravame, la società sostiene che l’aver urtato l’arbitro era stato la conseguenza della foga della protesta ma nega che il proprio calciatore avesse proferito frase ingiuriosa verso il direttore di gara. Chiede perciò la riduzione della squalifica. La Corte, presa visione del rapporto di gara, respinge il reclamo. Quanto affermato dalla ricorrente non trova alcun riscontro negli atti ufficiali che, redatti in forma chiara, assumono valore di prova privilegiata e portano alla conferma di una sanzione che, comminata a tempo e considerato l’imminente conclusione dell’attività ufficiale, appare persino scarsamente afflittiva. Per questi motivi la Corte delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Santerenzina e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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