COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 71 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 43/cs – Ricorso A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso la squalifica dei calciatori Samuele Bussola e Lorenzo Provenzano per tre giornate. Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa – Genoa Cricket and F.C. del 18 aprile 2015 Campionato Giovanissimi Regionale. C.U. n. 65 del 23.4.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 71 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 43/cs - Ricorso A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso la squalifica dei calciatori Samuele Bussola e Lorenzo Provenzano per tre giornate. Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa - Genoa Cricket and F.C. del 18 aprile 2015 Campionato Giovanissimi Regionale. C.U. n. 65 del 23.4.2015. Con decisione del 23.4.2015, Com. Uff. n. 65, il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara ai calciatori Samuele Bussola e Lorenzo Provenzano della Società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa per avere colpito, il primo con un pugno all’addome, il secondo con un calcio alla gamba, un calciatore avversario. Avverso tale decisione presentava appello l’A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa ritenendo ingiusta e sproporzionata la misura della sanzione applicata a entrambi calciatori perché i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come riferito dall’arbitro. Sostiene la reclamante che il calciatore Samuele Bussola si scontrava involontariamente con un avversario semplicemente urtandolo mentre il calciatore Lorenzo Provenzano colpiva involontariamente un avversario nel corso di un’azione di gioco. Chiede pertanto la riduzione delle sanzioni in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Le doglianze difensive della società non consentono l’accoglimento del ricorso e vanno respinte perché non trovano riscontro alcuno nel referto arbitrale, documento assistito da privilegio sul quale s’incardina, per regolamento, il giudizio sportivo. Il Giudice di prime cure ha applicato la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento dei due calciatori una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore. Nel merito della norma occorre ricordare quanto ha precisato la Corte di Giustizia Sportiva “Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006)” Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa, non versata e addebitata in conto.
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