COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 Bis del 04/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VIS NOVA GIUSSANO cat. Allievi gir. B Gara del 29.04.2015 tra OLGIATESE / VIS NOVA GIUSSANO CU N. 63 del CRL datato 30.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 Bis del 04/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VIS NOVA GIUSSANO cat. Allievi gir. B Gara del 29.04.2015 tra OLGIATESE / VIS NOVA GIUSSANO CU N. 63 del CRL datato 30.04.2015 La società VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato in primo grado, per violazione dell’art. 38 comma 7, lamentando che il reclamo è regolarmente pervenuto ai destinatari. La Corte di Sportiva di Appello Territoriale, verificata la regolarità di presentazione del ricorso, osserva. Il Giudice di Primo grado ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla VIS NOVA GIUSSANO, in quanto non ha considerato valido ai fini dell’art. 38 comma 7, l’invio a mezzo mail del reclamo stesso. L’art. 38 comma 7 del CGS recita che “tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”; con particolare riferimento ai ricorsi, questi ultimi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma”. Inoltre, ai sensi dell’art. 33 comma 6 “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. Dalla lettura delle norme e dal loro tenore letterale – gli atti “possono” essere comunicati non “devono” - si desume che l’elenco indicato ex art. 38 comma 7, non può considerarsi tassativo ed esaustivo (mancherebbe tra l’altro la consegna brevi manu), ravvisandosi la ratio della disposizione nell’assicurare la ricezione degli atti da parte dei relativi destinatari. Pertanto, l’invio potrebbe avvenire anche con i mezzi non espressamente elencati nell’art. 38 comma 7, purché si dimostri che l’atto sia pervenuto al destinatario ovvero abbia raggiunto il suo scopo. La modalità di invio seguita dalla reclamante deve quindi essere considerata rispettosa del dettato normativo, in quanto ha raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza della controparte e dell’organo di giustizia. Nel caso in esame, infatti, la reclamante ha proposto reclamo in data 29.04.2015 alle ore 22.39 a mezzo posta elettronica inviata sia alla società opposta – Olgiatese –, sia all’indirizzo mail dell’organo di giustizia sportiva presso il CRL. Dell’invio e della corretta ricezione da parte dei destinatari vi è prova in atti. La società VIS NOVA GIUSSANO ha pertanto correttamente inviato gli atti al giudice di primo grado, nel rispetto peraltro dei termini di cui al CU n. 143 LND del 13.01.2015, richiamato nel CU CRL n. 39 del 15.01.2015, per il quale il reclamo deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara. A tale conclusione si perviene inoltre in considerazione del fatto che il CRL non è dotato di alcuna PEC, al quale le società potrebbero utilmente inviare i propri atti. La Corte sportiva di appello a livello territoriale ritiene pertanto insussistente la inammissibilità, Tanto premesso, ACCOGLIE Il reclamo proposto, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito al Giudice di Primo grado. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it