COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del Sig. MARIDATI MARCO MARIA, Camp. Promozione Gir. C Gara del 19-04-2015 tra Pagazzanese / Paladina C.U. n. 60 del CRL datato 23-04-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del Sig. MARIDATI MARCO MARIA, Camp. Promozione Gir. C Gara del 19-04-2015 tra Pagazzanese / Paladina C.U. n. 60 del CRL datato 23-04-2015 La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo proposto dal Sig. MARIDATI; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 107 della F.I.G.C. L.N.D. trascritto sul C.U. n. 39 del CRL datato 15-01-2015, i reclami alla Corte Sportiva di Appello devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso gli sportelli della sede del C.R.L. In data 28-04-2015 come evidenziato dal timbro apposto sul reclamo stesso e che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U.n. 60 in data 23-04-2015 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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