COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. LOMBARDIA UNO Camp. Allievi Reg. Gir AA Gara del 12.04.2015 tra US Aldini / Pol. Lombardia Uno C.U. n. 58 del CRL datato 16.04.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. LOMBARDIA UNO Camp. Allievi Reg. Gir AA Gara del 12.04.2015 tra US Aldini / Pol. Lombardia Uno C.U. n. 58 del CRL datato 16.04.2015. La Società POL LOMBARDIA UNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il massaggiatore, GASPARRO Manuel, fino al 20.05.2015, lamentando che vi è stato un semplice diverbio tra il massaggiatore ed un calciatore della squadra avversaria, senza contatto fisico. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti osserva : l’arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che vi è stato un contatto fisico tra il massaggiatore, GASPARRO Manuel, ed un calciatore della squadra avversaria in seguito ad un diverbio, sorto tra i due.La gravità del comportamento giustifica una lieve mitigazione della sanzione comminata al sig. GASPARRO dal GS.Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’inibizione comminata al sig. GASPARRO Manuel a tutto il 15.05.2015, si dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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