COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATL. SAN GIULIANO Camp. Allievi Reg Gir. N Gara del 15.04.2015 tra ATLETICO S.GIULIANO /CASALMAIOCCO A.S.D. C.U. n. 60 del CRL datato 23-04-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ATL. SAN GIULIANO Camp. Allievi Reg Gir. N
Gara del 15.04.2015 tra ATLETICO S.GIULIANO /CASALMAIOCCO A.S.D.
C.U. n. 60 del CRL datato 23-04-2015
La società ATL. SAN GIULIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 10.06.2015 a carico del sig. Simone CONDOMITTI, lamentando che si sarebbe trattato di uno scambio di persona.
La Corte Sportiva di Appello, rileva che il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso non risulta debitamente e regolarmente sottoscritto
Ai sensi dell'art. 33 comma 5 i ricorsi e di reclami devono infatti essere sottoscritti dalle parti ovvero i loro procuratori.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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