COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 9 aprile 2015 a carico di: 1) Angelo PATANE’, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), per avere reiteratamente “compiuto gravi abusi sessuali in danno di giovani calciatori approfittando del suo ruolo (allenatore della società ASD Città di Opera), e precisamente di D.L.T, minore di 14 anni dal settembre 2012 all’ottobre 2013 sia all’interno degli spogliatoi della società A.S.D. CITTA Dl OPERA che nell’automobile del suddetto, e di G.C. minore di 14 anni dal settembre 2011 al settembre 2013, e di A.B. minore di 14 anni dal settembre 2012 al giugno 2013, e di D.P. anch’egli minore di 14 anni dal settembre 2011 al giugno 2013, abusi per questi ultimi avvenuti all’interno degli spogliatoi della società A.S.D. CITTA Dl OPERA”; 2) la società ASD CITTA’ DI OPERA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Angelo Patanè.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 9 aprile 2015 a carico di: 1) Angelo PATANE’, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), per avere reiteratamente “compiuto gravi abusi sessuali in danno di giovani calciatori approfittando del suo ruolo (allenatore della società ASD Città di Opera), e precisamente di D.L.T, minore di 14 anni dal settembre 2012 all'ottobre 2013 sia all'interno degli spogliatoi della società A.S.D. CITTA Dl OPERA che nell’automobile del suddetto, e di G.C. minore di 14 anni dal settembre 2011 al settembre 2013, e di A.B. minore di 14 anni dal settembre 2012 al giugno 2013, e di D.P. anch'egli minore di 14 anni dal settembre 2011 al giugno 2013, abusi per questi ultimi avvenuti all'interno degli spogliatoi della società A.S.D. CITTA Dl OPERA”; 2) la società ASD CITTA’ DI OPERA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Angelo Patanè. Con provvedimento del 4 aprile 2015 il Procuratore Federale, “visti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 175pf44-15 avente a oggetto: Allenatore di calcio, non meglio identificato, arrestato nel "milanese" per pedofilia nei confronti di due giocatori dodicenni. letto la relazione di indagine ed esaminati relativi allegati; che forma parte integrante del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; lette le memorie depositate dai soggetti sottoposti alle indagini; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare: acquisizione estratti degli articoli del 5.11. 2014, pubblicati su vari organi di stampa on line; acquisizione dall'ufficio copie del Tribunale di Milano in data 17.02.15 del CD contenente tutti gli atti relativi al procedimento penale n. 51986/2013 R.G.N.R. a carico di Angelo Patanè, pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza: a) verbale di assunzione delle testimonianze delle persone offese minori d'età con le modalità dell’incidente probatorio dei 13-14.01.2015 e relative trascrizioni da fonoregistrazione; b) verbale di interrogatorio dell'indagato Angelo Patanè dell'11.11.2014 e relativa trascrizione da fonoregistrazione; c) avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari a carico di Angelo Patanè del 30.01.2015; d) ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di Angelo Patanè emessa in data 31.1.2014; Acquisizione fogli di censimento della società ASD Città di Opera s.s. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015; Mail del 17.2.2015 della Segreteria del Settore tecnico FlGC; Rilevato che, dagli atti sopra indicati e, in particolare, dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari del 30.01.2015, e emersa che il Sig. Patanè, con riferimento al periodo ricompreso tra il settembre 2011 e l'ottobre 2013, allorchè lo stesso operava come allenatore (giammai iscritto al Settore Tecnica della F.I.G.C.) della Società A.S.D. CITTA’ DI OPERA, è accusato di aver compiuto reiteratamente gravi abusi sessuali in danno di giovani calciatori, approfittando del suo ruolo, e precisamente di D.L.T., minore di 14 anni, dal settembre 2012 all'ottobre 2013, sia all'interno degli spogliatoi della società A.S.D. CITTA Dl OPERA che nell'automobile del suddetto, e di G.C., minare di 14 anni, dal settembre 201 -I a1 settembre 2013, e di A.B., minore di 14 anni, dal settembre 2012 al giugno 2013, e di D.P., anch'egli minore di 14 anni, dal settembre 2011 al giugno 2013, abusi per questi ultimi avvenuti all'interno degli spogliatoi della società predetta; considerato che il quadro probatorio a carico di Patanè Angelo e sorretto dalle dichiarazioni dei minori abusati, assolutamente genuine, spontanee e intrinsecamente attendibili, nonchè da tutte le altre emergenze istruttorie acquisite nel fascicolo dell'indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Milano (Proc. Penale n. 51986/2013 RGNR); rilevato, peraltro, che le testimonianze delle persone offese minori d'età sono state assunte con le modalità dell'incidente probatorio e, dunque, in contraddittorio tra le parti e di fronte a un Giudice terzo, assumendo le dette testimonianze una efficacia probatoria "dibattimentale"; ritenuto che quanto dedotto dai difensori dei soggetti avvisati con le proprie memorie difensive non risulta idoneo a escludere la sussistenza delle violazioni disciplinari agli stessi ascritte;” deferiva avanti Questa Commissione il sig. Angelo PATANÈ per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, CGS, già Art. 1, comma 1 , CGS e la società ASD CITTA’ DI OPERA della violazione dell’Art. 4 comma 2, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il sig. Patanè, dopo aver inviato in data 30.04.2015, memoria difensiva con la quale chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione procedimento penale pendente avanti il Tribunale Penale di Milano (RGNR 51986/13) avente ad oggetto i medesimi fatti contestati con l’atto di deferimento, non compariva all’udienza del 30.04.2015, nonostante fosse stato regolarmente convocato; rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria chiedeva, in via principale, il rigetto dell’istanza di sospensione del presente giudizio proposta dal sig. Patanè, rilevato che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale promosso nei confronti del sig. Patanè ed il presente procedimento pendente avanti la Giustizia Sportiva, trattandosi di due ordinamenti del tutto autonomi e che perseguono finalità del tutto diverse l’uno rispetto all’altro, la condanna del sig. Patanè alla squalifica per anni 5 con proposta di radiazione dalla FIGC e la condanna della società ASD CITTA’ DI OPERA all’ammenda di Euro 10.000,00 ed in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell’istanza di sospensione proposta dal sig. Patanè, l’applicazione della misura cautelare di sospensione da ogni attività sportiva sino alla definizione del presente giudizio; rilevato altresì che la ASD CITTA’ DI OPERA ha chiesto di applicare il minimo delle sanzioni, ritenendo esorbitante l’ammenda richiesta nei suoi confronti dalla Procura Federale, trattandonsi di una società dilettantistica di piccole dimensioni, con scarse risorse economiche i cui associati svolgono attività di volontariato nella promozione dell’attività sportiva nel territorio del comune di Opera e comunque di aver posto in essere tutte le azioni idonee a tutela dei calciatori, non appena è venuta a conoscenza dei fatti di cui all’atto di deferimento; OSSERVA L’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale promosso nei confronti del sig. Patanè avanti il Tribunale di Milano (RGNR. 51986/13) non può trovare accoglimento. Infatti, per giurisprudenza costante della Commissione Disciplinare Nazionale è radicato “il principio secondo cui all'autonomia degli ordinamenti settori di riconosciuti, come l'ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell'ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse” (ex multis CU. 101/2013CND (2011/2012) riunioni 8 e 9 giugno 2012) Ed infatti, come osservano le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, nella decisione pubblicata sul CU 13/CGF (2012/2013) riunioni 2,3,5 e 6 luglio 2012 “L'organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell'ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l'ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orienta,menti giurisprudenziali, riconosciuto l'autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell'approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazione che si dovessero verificare al suo interno. E', infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale”. D’altro canto, come correttamente afferma la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite -“l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano a1 rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli proprio dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto”. La tesi dell'obbligatoria sospensione del procedimento sportivo in attesa della definizione con sentenza irrevocabile di quello penale non riesce a superare il principio in base al quale non vi è alcun obbligo per l'ordinamento sportivo di conformare le decisioni assunte peraltro sull’applicazione di norme del tutto distinte rispetto a quelle previste dall’ordinamento civile, penale e/o amministrativo. Ed infatti, un determinato comportamento sanzionato dal Codice di Giustizia Sportiva e/o dalle altre norme e disposizioni federali non necessariamente integra la violazione di disposizione previste dalle leggi, dalle norme e/o dai regolamenti dell’ordinamento dello stato. “Non può, in ogni caso, dimenticarsi – prosegue la Corte di Giustizia Federale - che, nell'ipotesi di sopravvenuto mutamento del quadro fattuale posto a fondamento dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva, l'ordinamento federale - in ciò spontaneamente adattatosi alle scelte compiute da quello generale - ha saputo predisporre rimedi adeguati, quali la revisione e la revocazione dei provvedimenti giustiziali”. In applicazione della costante ed univoca giurisprudenza di merito e di legittimità della giustizia sportiva, Questo Tribunale esclude che il presente procedimento debba essere sospeso; e ciò a maggior ragione se si considera che, tra i valori fondativi dell'ordinamento sportivo, campeggia quello della celere definizione dei procedimenti disciplinari onde dare certezza e stabilità delle posizioni soggettive dei tesserati, al fine di garantire un corretto funzionamento dell’attività sportiva e delle relative competizioni. Pertanto, l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Milano proposta in via preliminare dal sig. Patanè deve essere rigettata. Dalle attività di indagine compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dalla Procura Federale presso la FIGC, nonchè dalla copiosa documentazione acquisita nel corso delle indagini e dall’incidente probatorio esperito avanti il Tribunale Penale di Milano è stato accertato che il sig. Patanè ha tenuto un comportamento che contravviene al disposto dell’Art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., già Art. 1, comma 1, del CGS, ed ai principi cardine sanciti da tale norma nell’ordinamento sportivo della FIGC. Infatti, l’Art. 1 bis, comma 1, del GCS, già Art. 1, comma 1, del CGS prevede che “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio è emerso che il sig. Patanè nel suo ruolo di allenatore ha commesso gravi atti a sfondo sessuale nei confronti di ben quattro calciatori minori, anche all’interno degli spogliatoi della società di appartenenza, ASD Città di Opera. Risultano pertanto provati i comportamenti addebitati al sig. Patanè dalla Procura Federale presso la FIGC nell’atto di deferimento.L’estrema gravità di tali comportamenti giustifica l’accoglimento integrale delle richieste formulate dalla Procura Federale nei confronti del sig. Patanè, con applicazione del disposto di cui all’Art. 19, comma 3, del CGS. Dal grave comportamento commesso dal sig. Patanè consegue de plano l’applicazione dell’Art. 4, comma 2 del CGS nei confronti della società ASD CITTA’ DI OPERA per la quale il sig. Patanè era tesserato, svolgendo il ruolo di allenatore. Infatti, l’Art. 4, comma 2 del CGS prevede che “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5”. La ASD Città di Opera in forza del disposto della suddetta norma è chiamata a rispondere oggettivamente per il comportamento tenuto dal sig. Patanè, tenendo in considerazione la natura dilettantistica della società e della categoria di appartenenza. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del signor Angelo Patanè, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del del CGS già Art. 1, comma 1, del CGS, e della società ASD CITTA’ DI OPERA per violazione dell’Art. 4, comma 2, del CGS e per l’effetto commina - all’allenatore, sig. Angelo Patanè, anni cinque di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS; - alla società ASD CITTA’ DI OPERA l’ammenda di Euro 6.000,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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