COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 17 aprile 2015 a carico di: 1) Luca LO CICERO, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per aver preso parte alla gara Mozzatese – Portichetto del 14.09.2014 valevole per il Campionato di Promozione – Girone A del C.R. Lombardia, sebbene non ne avesse titolo in quanto non aveva ancora scontato completamente la squalifica precedentemente comminatagli come da C.U. del C.R. Lombardia n. 59 del 15.05.2014; 2) Simone SAMPIETRO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.,in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per aver sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Mozzatese – Portichetto del 14.09.2014 valevole per il Campionato di Promozione – Girone A del C.R. Lombardia, in qualità di dirigente accompagnatore, nella quale figurava il calciatore LOCICERO che ha preso parte alla gara in posizione irregolare; 3) la società F.M. PORTICHETTO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 17 aprile 2015 a carico di: 1) Luca LO CICERO, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S. per aver preso parte alla gara Mozzatese - Portichetto del 14.09.2014 valevole per il Campionato di Promozione - Girone A del C.R. Lombardia, sebbene non ne avesse titolo in quanto non aveva ancora scontato completamente la squalifica precedentemente comminatagli come da C.U. del C.R. Lombardia n. 59 del 15.05.2014; 2) Simone SAMPIETRO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.,in relazione all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per aver sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Mozzatese - Portichetto del 14.09.2014 valevole per il Campionato di Promozione - Girone A del C.R. Lombardia, in qualità di dirigente accompagnatore, nella quale figurava il calciatore LOCICERO che ha preso parte alla gara in posizione irregolare; 3) la società F.M. PORTICHETTO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Con provvedimento del 17 aprile 2015 il Procuratore Federale, rilevato che il calciatore Luca LO CICERO ha partecipato in qualità di calciatore, alla gara Mozzatese - Portichetto del 14.09.2014, valevole per il Campionato di Promozione - Girone A dei C.R. Lombardia, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato completamente la squalifica precedentemente comminatagli come da C.U. del C.R. Lombardia n. 59 del 15.05.2014; deferiva avanti Questa Commissione il sig. Luca LO CICERO ed il sig. Simone SAMPIETRO e la società F.M. PORTICHETTO per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che i sig.ri LO CICERO e SAMPIETRO non sono comparsi all’udienza del 07.05.2015, nonostante fossero stati regolarmente convocati; rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria chiedeva, la condanna del sig. LOCICERO alla squalifica per una giornata da scontarsi nel campionato di appartenenza nella prossima stagione sportiva 2015/2016, del sig. SAMPIETRO all’inibizione di mesi uno e della società FM PORTICHETTO ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra della prossima stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di Euro 100,00; rilevato altresì che la FM PORTICHETTO ha chiesto di applicare la sola sanzione dell’ammenda in relazione alle particolare situazione oggetto del presente giudizio; OSSERVA Dagli atti del presente giudizio risulta ampiamente provato che il calciatore della FM PORTICHETTO, Luca LO CICERO, ha preso parte alla gara Mozzatese - Portichetto del 14.09.2014 valevole per il Campionato di Promozione - Girone A del C.R. Lombardia in posizione irregolare in quanto non aveva scontato completamente la squalifica precedentemente comminatagli come da C.U. del C.R. Lombardia n. 59 del 15.05.2014.Emerge inoltre che il dirigente, Simone SAMPIETRO, ha sottoscritto la distinta della gara in questione in qualità di dirigente accompagnatore della FM PORTICHETTO. Anche la società FM PORTICHETTO ha ammesso le suddette circostanze che devono ritenersi pienamente provate.In applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da Questo Tribunale, meritano di essere accolte integralmente le richieste formulate dalla Procura Federale. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del signor Luca LO CICERO, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S. e del sig. Simone SAMPIETRO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.,in relazione all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., e della società FM PORTICHETTO per violazione dell’Art. 4, comma 2, del CGS e per l’effetto commina - al sig. LOCICERO la squalifica per una giornata da scontarsi nel campionato di appartenenza della prossima stagione sportiva 2015/2016, - al sig. SAMPIETRO l’inibizione di mesi uno: - alla società FM PORTICHETTO un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella prossima stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di Euro 100,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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