COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC. CASORATE PRIMO, Camp. 2° Categoria Gir. U Gara del 26-04-2015 tra Bereguardo / Casorate Primo C.U.n. 43 della Delegazione di Pavia datato 30-04-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC. CASORATE PRIMO, Camp. 2° Categoria Gir. U Gara del 26-04-2015 tra Bereguardo / Casorate Primo C.U.n. 43 della Delegazione di Pavia datato 30-04-2015 La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo proposto dalla società CASORATE PRIMO ; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 107 della F.I.G.C. L.N.D. trascritto sul C.U.n. 39 del CRL datato 15-01-2015, i reclami alla Corte Sportiva di Appello devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso gli sportelli della sede del C.R.L. In data 6-05-2015 come evidenziato dal timbro apposto sul reclamo stesso e che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U.n. 43 dalla delegazione di Pavia in in data 30-04-2015 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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