COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD NUOVA FRONTIERA Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 12-4-2015 tra USD Nuova Frontiera / Fonas C.U. n. 45 della Delegazione di Monza Brianza datato 23.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD NUOVA FRONTIERA Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 12-4-2015 tra USD Nuova Frontiera / Fonas C.U. n. 45 della Delegazione di Monza Brianza datato 23.04.2015 La Società USD NUOVA FRONTIERA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha squalificato il calciatore LAZZATI Mattia sino al 15.11.2015, lamentando che l'autore del gesto (pallonata alla schiena dell'arbitro) non era il calciatore, LAZZATI Mattia, bensì il calciatore VILLA Matteo. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa commissione si è limitato a confermare quanto scritto nel rapporto arbitrale, senza precisare come avesse riconosciuto nel calciatore LAZZATI Mattia l'autore del gesto commesso nei suoi confronti, considerato che la pallonata è stata ricevuta da dietro sulla schiena e nei pressi dell'arbitro, oltre al LAZZATI, vi erano altri calciatori tra i quali anche il calciatore VILLA Matteo. A fronte di ciò si deve ritenere in buona fede la società reclamante la quale ha indicato l'autore effettivo del gesto commesso nei confronti dell'arbitro, ritenendo che nel caso di specie si sia verificato un vero e proprio scambio di persona. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, ACCOGLIE il reclamo proposto e manda gli atti al Giudice Sportivo per assumere i provvedimenti di sua competenza nei confronti del calciatore, VILLA Matteo. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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