COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della società ASD LA LOCOMOTIVA Coppa Lodi Allievi primo Turno Gara del 09.04.2015 tra F.C. Vighizzolo / ASD La Locomotiva C.U. n. 40 della Delegazione di Lodi datato 16.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della società ASD LA LOCOMOTIVA Coppa Lodi Allievi primo Turno Gara del 09.04.2015 tra F.C. Vighizzolo / ASD La Locomotiva C.U. n. 40 della Delegazione di Lodi datato 16.04.2015 La società LA LOCOMOTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore GIORDANO Matteo fino al 17/10/2015, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal giocatore. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, che nonostante la richiesta di audizione e la relativa convocazione nessuno è comparso per la società reclamante, rileva che dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che il calciatore GIORDANO Matteo, dopo essere stato espulso ha colpito con una mano l’arbitro procurargli dolore, facendogli cadere a terra il cartellino rosso e rivolgendogli espressioni offensive ed irriguardose. Alla luce di quanto accaduto e ritenuto che il comportamento mantenuto dal calciatore pur integrando i requisiti della condotta violenta, questa Commissione ritiene che la sanzione comminata dal GS debba essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE al 31/08/2015 la sanzione della squalifica comminata al giocatore GIORDANO Matteo. Si dispone l’accredito della tassa se versata.
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