COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE RICORDI ENRICO E DELLA SOCIETA’ G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/05/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE RICORDI ENRICO E DELLA SOCIETA’ G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO
Il deferimento
Con provvedimento del 12 marzo 2015 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- Ricordi Enrico, calciatore, tesserato all’epoca dei fatti a favore della società G.S. Audax 1970 S. Angelo, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere ingiuriato l’arbitro Daniele Barucca tramite messaggi privati di Facebook;
- la società G.S. Audax 1970 S. Angelo, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
Il deferimento in oggetto era seguito alla nota del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Marche che, in data 22 ottobre 2014, aveva trasmesso, per le valutazioni e le iniziative di competenza, la missiva ricevuta dall’A.E. Barucca Daniele, con allegata la stampa della pagina facebook riportante le espressioni del calciatore Ricordi Enrico indirizzate al medesimo arbitro.
Dall’acquisita documentazione emergeva che il calciatore Ricordi Enrico, il 14 ottobre 2014, aveva inviato in rapida successione tre messaggi di posta privata sulla pagina del social network facebook dell’arbitro di cui sopra indicata, contenente espressioni offensive.
La Procura federale ha ritenuto fondata la notitia criminis, rilevando altresì la gravità della condotta posta in essere dal Ricordi, per avere questi offeso e minacciato l’arbitro, con atteggiamento anche di spregio nei confronti del ruolo arbitrale, a mezzo facebook, ancorché con messaggio privato e non condiviso con altri utenti.
Il dibattimento
Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
I deferiti, presenti, hanno concluso chiedendo il proscioglimento ovvero, in subordine, il minimo della pena.
Motivi della decisione
Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.
Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la condotta indicata, le espressioni in questione, di tenore inequivocabile, contenenti offese e minacce nei confronti dell’ufficiale di gara ed un atteggiamento di spregio nei confronti del ruolo arbitrale, poste in essere dal calciatore Ricordi Enrico, risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, che dunque inducono ad affermare la responsabilità del deferito in ordine agli addebiti contestati, tenuto conto altresì che le espressioni in questione furono inviate al destinatario con messaggio privato e non condiviso con altri utenti, senza, quindi, ulteriore propalazione.
Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere solamente il calciatore deferito, atteso che la condotta in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società.
Va escluso pertanto ogni coinvolgimento della società G.S. Audax 1970 S. Angelo nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato.
In merito al trattamento sanzionatorio da applicare al deferito, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità come emergente dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritiene congrua quella di seguito indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe:
- proscioglie la società G.S. Audax 1970 S. Angelo dagli addebiti contestati;
- dichiara RICORDI Enrico responsabile delle violazioni ascrittegli e, per l’effetto, applica al medesimo la sanzione della squalifica per mesi due.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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