COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 84 del 6.5.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 84 del 6.5.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava: all’A.S.D. Amatrice l’ammenda di € 1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per l’aggressione subita dall’arbitro al termine della gara in esame; - ai calciatori, tutti asseritamente tesserati a favore della reclamante, le squalifiche di seguito indicate: - fino al 30 giugno 2018 al calciatore CAVEZZA Maurizio per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nel corso della gara e, al termine della stessa, nei confronti dell’arbitro; - fino al 31 dicembre 2018 al calciatore DE SANTIS Pietro ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Cgs quale capitano per l’atto di violenza patito dall’arbitro da un calciatore della di lui squadra non individuato; - fino al 6 maggio 2020 al calciatore CIONI Elvidio per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nel corso della gara e, al termine della stessa, nei confronti dell’arbitro. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatrice, deducendo la non veridicità degli episodi così come riportati nel Comunicato Ufficiale e chiedendo pertanto: - l’annullamento della sanzione applicata ex art. 3, comma 2, del Cgs al capitano della squadra De Santis Pietro per essere stati da questi comunicati e, quindi, individuati i presunti aggressori dell’arbitrio; - l’annullamento e/o la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Cioni che non colpì l’arbitro al volto, ma cercò solo di colpirlo con calci senza però riuscirci; - la riduzione della squalifica applicata al Cavezza, poiché i fatti ascrittigli non rispondono al vero essendo avvenuti in maniera più attenuata di quella riportata nel provvedimento impugnato; - la riduzione dell’ammenda applicata alla società, alla luce di quanto effettivamente accaduto e tenuto conto della successiva collaborazione dei propri dirigenti. Deduceva la reclamante che: - il calciatore Cioni Elvidio, precedentemente espulso dall’arbitro per proteste (e non per condotta violenta nei confronti di un avversario, come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato), a fine gara rientrò in campo per ribadire le proprie proteste, tentando anche di colpire l’arbitro con calci ma senza riuscirvi poiché prontamente fermato dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale; lo stesso calciatore, quindi, non colpì in ogni modo l’arbitro, con il quale ebbe forse un lieve ed involontario contatto allorché veniva portato via dal proprio dirigente; - il Cavezza Maurizio, già espulso, a fine gara raccolse un pallone e lo lanciò in direzione dell’arbitro colpendolo inavvertitamente ed in maniera lieve al volto; tentò poi di colpire il direttore di gara con calci, poi lo afferrò per il naso, ma in maniera lieve e, soprattutto, senza stringerlo; - verosimilmente, nel concitato fine gara, l’arbitro può essere stato colpito con un calcio, ma in modo del tutto accidentale o, più probabilmente, per un contatto o urto di gamba contro gamba o corpo contro corpo, anche perché i due calciatori che volevano colpirlo furono fermati e trattenuti da un dirigente della società; - invero, l’arbitro fu colpito anche da un’altra pallonata, dallo stesso però non riportata nel proprio referto, evidentemente ritenuta involontaria, come asserito dall’autore, il calciatore Ciampanella Augusto, il quale se ne scusò subito con l’ufficiale di gara; - il capitano De Santis Pietro, calciatore di provata correttezza sportiva, collaborò subito con l’arbitro allontanando i propri compagni di squadra ed offrendo il proprio contributo al fine di ricostruire l’intera vicenda, fornendo all’ufficiale di gara i nominativi dei calciatori Cavezza Maurizio, Cioni Elvidio e Coltellese Daniele, ciascuno per i fatti sopra meglio descritti; - i dirigenti, in particolare l’accompagnatore ufficiale della squadra unitamente ad un Agente della Polizia di Stato, si attivarono subito garantendo così l’incolumità dell’arbitro, accompagnandolo negli spogliatoi ed assistendolo fino a che questi non lasciò definitivamente l’impianto sportivo; - nell’immediatezza dei fatti, dentro gli spogliatoi, l’arbitro, a specifica domanda, affermò di non avere riportato alcuna conseguenza e che non aveva bisogno di cure, ricorrendovi, invece, successivamente, presso l’Ospedale della sua città; - i propri dirigenti tennero, nell’occasione, un comportamento leale e corretto, tutelando ed assistendo l’arbitro, ditalchè alla fattispecie non potrebbero negarsi le attenuanti ex art. 13 del Cgs. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dai propri difensori, ha ulteriormente illustrato i motivi dei gravami, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando: - il comportamento collaborativo dei propri dirigenti che, nell’occasione, si adoperarono per salvaguardare l’incolumità del direttore di gara; - che i giocatori che al termine dell’incontro si avvicinarono all’arbitro, tentando di colpirlo senza però riuscirci, furono Cavezza Maurizio, Cioni Elvidio e Cortellese Daniele; e dichiarando che: “quindi se l’arbitro fu colpito ciò è avvenuto da parte di questi tre giocatori”, mentre “la pallonata al volto è stata inferta da Maurizio Cavezza subito appena fischiata la fine dell’incontro e prima di averlo preso per il naso” . Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - a fine gara fu circondato dalla generalità dei calciatori e dirigenti della squadra locale e uno di questi, non individuato, lo afferrò da dietro tenendolo fermo per le spalle; - fu quindi colpito dapprima con una pallonata in faccia e poi con almeno cinque calci all’anca ed alle gambe da calciatori della squadra locale non individuati: i calci alle gambe gli provocarono momentaneo dolore, mentre il dolore per il calcio all’anca gli perdurò per un paio di giorni; - il calciatore Cavezza Maurizio lo afferrò per il naso stringendoglielo per qualche secondo di tempo; - appena liberatosi indietreggiando, il Cioni lo colpì con un pugno al naso, provocandogli istantaneo dolore; - subito dopo intervenne il dirigente Gabrielli Giancarlo, il quale cercò di proteggerlo, in particolare dalle persone, una trentina, che nel frattempo erano entrate e si trovavano davanti all’ingresso degli spogliatoi, ma uno di loro lo colpì con un pugno tra l’occhio ed il naso: il colpo fu meno forte del precedente, ma fu comunque consistente. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo; • considerato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori; • ritenuto, nel caso di specie, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti della reclamante che consentirono l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi di estranei, uno dei quali addirittura colpì con un pugno il direttore di gara; • ritenuto che le modalità e, quindi, la gravità dei fatti ascritti ai dirigenti e sostenitori giustificano appieno la misura della pena inflitta alla società dal primo Giudice, il quale, all’evidenza, ha tenuto conto ed apprezzato tutte le circostanze del caso in esame; • ritenuti i calciatori Cioni Elvidio e Cavezza Maurizio colpevoli delle violazioni loro specificamente ascritte, con le modalità descritte dall’arbitro, per quanto dallo stesso rilevato; • ritenuto che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per le vili modalità dell’aggressione medesima; • ritenuto, tuttavia, di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta della reclamante di riduzione delle squalifiche applicate ai ridetti calciatori, pur a fronte del permanere delle loro responsabilità per come accertate; • ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla società in ordine alla individuazione dei presunti autori degli ulteriori fatti di violenza subiti dal direttore di gara, che il presente procedimento debba essere, per tale parte, sospeso e gli atti trasmessi al competente Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno per quanto di competenza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. la Corte ritiene di dover separare il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Amatrice in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CIONI Elvidio e, per l’effetto, la riduce al 31 dicembre 2017, disponendo restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CAVEZZA Maurizio e, per l’effetto, la riduce al 30 giugno 2016, disponendo restituirsi la relativa tassa; - sospende il gravame avverso la sanzione della squalifica applicata al capitano della squadra De Santis Pietro ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, mandando gli atti al competente Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno alla luce delle dichiarazioni rese dalla reclamante in ordine alla individuazione dei presunti autori degli ulteriori fatti di violenza subiti dal direttore di gara. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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