F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 09 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 22 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA DELIBERA ADOTTATA DALLA ASSEMBLEA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IL 16.2.2015

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 09 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 22 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA DELIBERA ADOTTATA DALLA ASSEMBLEA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IL 16.2.2015 Con atto del 4.3.2015 l'Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. chiedeva a questa Corte Federale di Appello di dichiarare l'invalidità (nella forma alternativa della nullità o dell'annullabilità) della deliberazione adottata dall'Assemblea della Lega Calcio Professionistico del precedente 16 febbraio con cui era stata rigettata la mozione di sospensione della stessa senza che alla relativa votazione fosse stata ammessa la società ricorrente, che aveva tempestivamente formulato la necessaria riserva scritta circa la legittimità dell'atto. Nel ricorso si lamentava, in particolare, che - secondo quanto emergeva dal verbale assembleare - la mancata ammissione al voto (o, più esattamente, il mancato computo del voto espresso dalla ricorrente) sulla mozione di sospensione dell'assemblea presentata inizialmente dalla A.C.R. Messina S.r.l. e successivamente ribadita per conto della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. (cui altre società si sarebbero adesivamente unite), fosse stata determinata dalla circostanza che la Ascoli Picchio andasse qualificata come "società neo-costituita". Veniva precisato che la mozione era stata respinta "con 29 voti contrari, 28 favorevoli, 2 astenuti, e un voto non conteggiato", ossia quello di cui si discute. Al riguardo, la ricorrente, dedotta la permanente competenza in testa a questa Corte, quale organo succeduto nelle precedenti attribuzioni della Corte di Giustizia Federale (tra le quali quella di decidere sulle impugnazioni riguardanti la validità delle assemblee di Lega e delle deliberazioni adottate, secondo quanto previsto dall'art. 9 punto 15 dello statuto della Lega Pro, sopravvissuto alle modificazioni normative del luglio 2014) sulla materia in atto controversa, contestava il fondamento del diniego di ammissione al voto sotto il profilo che in sede di attribuzione, avvenuta con provvedimento del Presidente Federale del 12 maggio dello scorso anno, alla medesima ricorrente del titolo sportivo di cui era prima titolare la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., dichiarata fallita, era stato riconosciuto il mantenimento "dei diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita". A questa decisiva stregua, essa avrebbe dovuto essere ammessa al voto, essendone legittimata "quoad senioritatem". La illegittima preclusione andava, pertanto, colpita con la dichiarazione di invalidità della relativa deliberazione e degli atti conseguenti, tra i quali il voto sulla mozione sospensiva. Si costituiva per resistere con memoria la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro che eccepiva: 1) l'incompetenza di questa Corte per effetto della redistribuzione delle competenze tra i nuovi organi di giustizia federale risultanti dal recente riassetto; 2) la nullità della procura alle liti, conferita da chi non ne avrebbe avuto il potere; 3) la decadenza dall'azione, che sarebbe stata tardivamente proposta oltre i termini statutari; 4) l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione nei termini, erroneamente calcolati a decorrere dalla data di invio della riserva di reclamo e non da quella di spedizione, da parte degli uffici competenti, della documentazione richiesta; 5) la mancanza di integrità del contraddittorio; 6) la carenza di interesse per effetto della prova di resistenza sull'esito del voto effettuata in relazione all'ipotetico accoglimento del ricorso; 7) l'infondatezza nel merito del ricorso. Il ricorso veniva assegnato dal Primo Presidente, in considerazione della questione di massima importanza agitata, alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello. All'udienza di discussione del 9.4.2015, di cui era stata data regolare comunicazione alle parti, compariva soltanto, per insistere nelle precedenti difese scritte, la Lega resistente. 1.La prima questione che, con carattere di pregiudizialità logica, queste Sezioni Unite sono chiamate ad affrontare è quella della propria perdurante competenza a conoscere, in quanto perpetuazione della Corte di Giustizia Federale, cessata sin dall'inizio della presente Stagione Sportiva, delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari della Lega Pro. Il motivo del dubbio trae origine dalla formulazione dell'art. 43 bis C.G.S. che devolve alla cognizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare le impugnazioni delle deliberazioni federali. Tuttavia, la norma non ha ancora trovato adattamento recettizio nella normativa delle componenti federali, tra le quali la Lega Pro, il cui regolamento continua a prevedere la competenza in materia della vecchia Corte di Giustizia Federale. La questione ha trovato ragionata soluzione nel parere reso il 10.12.2014 dalla Sezione Consultiva di questa Corte, chiamata ad esprimersi sulla sorte delle norme regolamentari di altra componente (nella fattispecie la Lega Nazionale Dilettanti), che, al pari di quanto - secondo ciò che nel presente giudizio si rivela incontroverso - è accaduto nell'apparato regolamentare della Lega Pro, non ha provveduto all'adeguamento in parola. Sul punto la Sezione Consultiva ha articolato l'opinione - cui queste Sezioni Unite senza esitazioni si conformano-che la nuova redazione dell'art. 43 bis C.G.S. in effetti imponga la concentrazione nel Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della competenza a conoscere in primo grado delle controversie aventi ad oggetto deliberazioni assembleari della specie di quelle di cui ci si occupa in questo caso, avendo, tuttavia, cura di chiarire persuasivamente che non possa farsi ricorso ad una sorta di adattamento in senso modificativo delle precedenti norme di tipo automatico o virtuale, dovendo lo stesso essere frutto di uno specifico ed esplicito intervento normativo (esercitabile anche in via vicaria dal Vice Presidente della componente in questione). L'ovvio corollario di questo orientamento interpretativo, declinato sulla necessità di una novella redazione delle norme regolamentari in questione, non può che essere quello- all'evidenza rivolto a scongiurare vuoti normativi - della sopravvivenza, nelle more della conclusione del processo normativo, del precedente assetto regolamentare, che porta ad individuare in questa Corte, quale erede dell’attribuzioni di titolarità della progenitrice Corte di Giustizia Federale, la naturale sede di tutela delle posizioni soggettive di cui si discute. Naturalmente, queste Sezioni Unite non possono, nell'esercizio dei propri compiti nomofilattici, esimersi dal sottolineare l'esigenza che il nuovo corso normativo, nel senso appena delineato, non tardi a perfezionarsi, ponendo fine ad un necessitato regime transitorio. 2.Ciò premesso, va rilevato che risalta nella fattispecie con carattere assorbente di ogni altra, pur dibattuta, questione il tema della sussistenza di un adeguato interesse all'azione in capo alla società ricorrente, tale che lo stesso sarebbe pienamente ed attualmente soddisfatto in virtù dell'accoglimento del reclamo. Ora, il fine cui è indirizzata l'azione è quello di conseguire per via giustiziale l'accoglimento dell'originaria mozione sospensiva dell'assemblea in questione, al cui voto la ricorrente stessa non era stata - per ragioni che, come apparirà subito chiaro, in questa sede non rileva sindacare - ammessa. Così ricostruito lo scopo dell'azione è indubbio che il mezzo scelto per avverarlo si rivela del tutto incongruo alla luce della prova della resistenza sul voto originario delle conseguenze dell'eventuale accoglimento del ricorso. Applicando i criteri concernenti le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni assembleari e previsti dal regolamento di Lega vigente, infatti, ed anche ritenendo ammissibile il voto della ricorrente e, in ipotesi, sommandolo a quelli favorevoli all'accoglimento della mozione sospensiva, questa non avrebbe, comunque, raccolto il necessario numero di suffragi ai fini dell'approvazione, arrestandosi alla (insufficiente) soglia della parità (determinata in 29 voti) con quelli ottenuti da quelli contrari. Ciò basta ad escludere, in via pregiudiziale ed assorbente, la sussistenza di un interesse attuale e concreto al ricorso e, conseguentemente, la relativa ammissibilità. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno, per carenza d’interesse. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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