COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 07.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società GARBAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 67 del 02.04.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GARBAGNA – REAL NOVI disputata in data 29.03.2015, Campionato seconda categoria girone P

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 07.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società GARBAGNA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 67 del 02.04.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GARBAGNA – REAL NOVI disputata in data 29.03.2015, Campionato seconda categoria girone P Con ricorso inviato in data 09.04.2015, la Società GARBAGNA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società (gara persa 0-3 ed euro 200 ammenda) nonché i dirigenti Patrucco Cesare (inibizione fino al 30.05.2015) e Torre Riccardo (squalifica fino al 01.05.2015) ed ancora i calciatori Malaspina Alessio (squalifica per 6 gare), Di Gioia Marco (squalifica per 3 gare), Fanfani Mauro (squalifica per 3 gare) Lazzarin Federico (squalifica per 3 gare) e Tolve Andrea (squalifica per 3 gare). Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente sostiene che il direttore di gara non abbia colto i fatti contestati nella loro reale dinamica. Tanto il referto quanto il supplemento sarebbero in toto inveritieri, viziati dall’errore originario di aver espulso il capitano del Garbagna (Malaspina) il luogo di altro giocatore. La società ricorrente, in sede di ricorso (assai articolato e dettagliato) nonché di audizione personale, non lamenta singoli errori di valutazione o sviste arbitrali, ma si spinge a sostenere che l’intera ricostruzione dei fatti contenuta negli atti ufficiali sia falsa. In assenza di un riconoscimento dell’errore da parte del direttore di gara – così nel ricorso - ne deriverebbe la prova della malafede di costui, sanzionabile disciplinarmente. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere invero integralmente confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Il referto arbitrale ed il supplemento sono puntuali e dettagliati e riferiscono circostanze gravi e riconducibili tanto ai dirigenti quanto al capitano ed a gran parte dei calciatori della società ricorrente. Ricostruzione dei fatti che non è stata successivamente smentita dal direttore di gara. Ricostruzione dei fatti che non trova alcun elemento oggettivo serio per sostenete la totale mala fede del direttore di gara, al punto da ritenere che abbia redatto atti falsi. Nessun elemento depone a favore delle tesi difensive che negano in maniera sistematica ma miope ogni profilo di responsabilità dei dirigenti e calciatori. Quegli stessi dirigenti e calciatori responsabili di insistite, veementi e reiterate aggressioni verbali, intimidazioni e minacce, tanto durante la partita quanto al rientro negli spogliatoi per proseguire fin dentro lo spogliatoio del direttore di gara. Non risparmiando nemmeno i momenti deputati alla doccia ed alla vestizione di costui! E’ stato ben puntualizzato per quali motivi la partita non è stata sospesa ed è proseguita solo “pro forma”. Così come è chiaro il motivo per il quale non sono stati immediatamente espulsi i giocatori sanzionati dal giudice sportivo. Ed ancora. Il lungo recupero è stato evidentemente dettato da motivi di opportunità ed incolumità considerato che la squadra ricorrente non lesinava atteggiamenti aggressivi e minatori e stava perdendo. Non vi è pertanto alcun motivo per far ripetere la gara ovvero sospendere l’esecuzione dei provvedimenti. Non solo. Non vi è spazio alcuno per ridurre le sanzioni comminati che appaiono benevole e miti a fronte del sistematico ed insistito atteggiamento aggressivo e gravemente scorretto tenuto dalla società ricorrente e dai suoi tesserati. Quantomeno da quelli attinti dal provvedimento disciplinare Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della Società GARBAGNA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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