COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 14.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della A.S.D. SANMICHELESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 77 del 30.4.2015, con i quali veniva comminata, rispettivamente, l’inibizione fino al 30.6.2015 al dirigente Michelotti Giorgio, la squalifica per tre gare ai giocatori Massa Boa Luca, Rubino Giovanni, Riva Marco, Damnjanovic Marko, Griseri Giacomo e la squalifica per due gare al giocatore Battaglio Riccardo (gara Caraglio /Sanmichelese del 26.4.2015, valida per il Campionato di Seconda categoria Girone N)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 14.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della A.S.D. SANMICHELESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 77 del 30.4.2015, con i quali veniva comminata, rispettivamente, l’inibizione fino al 30.6.2015 al dirigente Michelotti Giorgio, la squalifica per tre gare ai giocatori Massa Boa Luca, Rubino Giovanni, Riva Marco, Damnjanovic Marko, Griseri Giacomo e la squalifica per due gare al giocatore Battaglio Riccardo (gara Caraglio /Sanmichelese del 26.4.2015, valida per il Campionato di Seconda categoria Girone N) Con il ricorso in oggetto, la Società Sanmichelese richiede una riduzione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo, adducendo una minore gravità del comportamento dei tesserati rispetto a quanto risultante dal rapporto arbitrale, in base ad una serie di motivazioni legate essenzialmente alla asserita eccessività del provvedimento di espulsione del giocatore Massa Boa Luca in conseguenza di un fallo di gioco ritenuto involontario, dal quale sarebbero scaturite le pur eccessive proteste degli altri tesserati coinvolti; la ricorrente contestava altresì che il giocatore Griseri Giacomo avesse rivolto al direttore di gara in occasione dell’episodio in questione le ingiurie riportate nel referto ed adduceva la mancata partecipazione ai fatti del giocatore Battaglio Riccardo. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, premesso che il ricorso deve ritenersi inammissibile per quanto attiene alla squalifica comminata al giocatore Battaglio Riccardo in quanto limitata a due giornate, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco sia la descrizione dell’episodio che ha portato all’espulsione del sig. Massa Boa Luca, sia il comportamento ingiurioso e minaccioso di tutti i tesserati in questione, rei di avere circondato, aggredito verbalmente ed ingiuriato l’arbitro, tanto da indurlo a proseguire la gara soltanto pro-forma. Non v’è dubbio pertanto che l’entità delle sanzioni comminate dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità delle condotte ascrivibili ai tesserati coinvolti. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale il ricorso delle società A.S.D. Sanmichelese, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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