COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 21.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto in proprio dall’allenatore ASD TORRETTA NSL Francesco Di Martino avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 80 del 7/5/2015 in riferimento alla gara ASD TORRETTA NSL – SOMMARIVESE disputata il 3/5/2015 nell’ambito del Campionato di seconda categoria, Girone L
	
                COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°  84 del 21.05.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto in proprio dall’allenatore  ASD TORRETTA NSL  Francesco Di Martino  avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 80 del 7/5/2015 in riferimento alla gara ASD TORRETTA NSL – SOMMARIVESE disputata il 3/5/2015  nell’ambito del Campionato di seconda categoria, Girone L
Con il reclamo in oggetto, spedito a mezzo pec del 14/5/2015  l’allenatore del TORRETTA NSL  sig. Francesco Di Martino  contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sostenendo che la sanzione  della squalifica fino al 5/6/2015 inflittagli  è  ingiusta per insussistenza del fatto ascrittogli, in  quanto fondata su motivazioni riportate in modo non veritiero dal direttore della gara ASD TORRETTA NSL – SOMMARIVESE disputata il 3/5/15 nell’ambito del Campionato di seconda categoria, Girone L.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
•	rilevato preliminarmente che l’art. 45, n° 3, lett. b) del C.G.S. non consente l’impugnazione   dei provvedimenti di inibizione e squalifica  “fino ad un mese” e che il provvedimento reclamato ha durata inferiore  a tale periodo;
•	ritenuto, pertanto, che la violazione della disposizione suddetta non consente l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata dall’allenatore ASD TORRETTA NSL  sig. Francesco Di Martino.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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