COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 07 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Deleg. BAT Girone “A” GARA: VICTOR ANDRIA C/ PONTE LAMA TRANI del 02.03.2015; Reclamo dell’A.S.D. Margerita Terme del 13.03.2015 avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha respinto il ricorso ex artt. 7, co. 1, e 33, co. 3, C.G.S., spedito il 02.03.2014, pubblicata su C.U. della Delegazione Provinciale BAT, F.I.G.C.-L.N.D., n. 36 del 12.03.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 07 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Deleg. BAT Girone “A” GARA: VICTOR ANDRIA C/ PONTE LAMA TRANI del 02.03.2015; Reclamo dell’A.S.D. Margerita Terme del 13.03.2015 avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha respinto il ricorso ex artt. 7, co. 1, e 33, co. 3, C.G.S., spedito il 02.03.2014, pubblicata su C.U. della Delegazione Provinciale BAT, F.I.G.C.-L.N.D., n. 36 del 12.03.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Fatto e diritto 1. Può prescindersi dalla questione d’inammissibilità posta dalla disciplina in tema di abbreviazione dei termini procedurali introdotta con deliberazione del Presidente federale pubblicata su C.U. n. 107/A, del 12.01.2015, e riportata su C.U. Deleg. BAT n. 28, del 15.01.2015, in quanto il reclamo è infondato. 2. Difatti l’istante assume la titolarità ex art. 33, co.3, C.G.S. di un interesse indiretto al risultato della gara in epigrafe, siccome incidente sulla composizione della classifica e sulla sua (utile) graduazione, in quanto la Soc. Ponte Lama di Trani avrebbe fatto giocare un calciatore che, per non aver scontato la squalifica inflittagli in prime cure nei precedenti match disputati contro squadre senza diritto di classifica, avrebbe commesso illecito sportivo a termini dell’art. 7, co. 1, C.G.S.. 3. Osserva, tuttavia, la Corte che la posizione irregolare di un calciatore costituisce certamente una violazione del Codice di giustizia sportiva, ma la stessa non integra gli estremi dell’illecito sportivo che consiste nel compimento di uno o più atti, commessi anche in forma associativa (art. 9 C.G.S.), volti intenzionalmente e con preordinazione ad alterare lo svolgimento di una gara, il suo risultato oppure ad “assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (sulla natura dell’atto che integra l’illecito sportivo v., ex pluribus, C.G.F., S.U., su C.U. 2.9.2011 n. 32/CGF) . 4. Di tali atti e, vieppiù, del dolo manca ogni evidenza nella fattispecie portata all’esame di questo Organo giudicante. 5. Nondimeno, osserva il Collegio, la complessità della questione esaminata, condita dall’annosa problematica dell’individuazione delle partite utili all’esecuzione delle sanzioni (art. 22, co. 4, C.G.S. -norma generale- e art. 45, co. 1, C.G.S. - norma derogatoria per i campionati organizzati dalla LND e dal SGS) impongono, in via del tutto singolare, di non gravare la reclamante delle spese del procedimento. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, delibera rigettarsi il reclamo e non addebitarsi alcuna tassa sul conto dell’A.S.D. Margherita Terme.
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