COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. LANZA Mauro Tommaso e della società A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA per rispondere: il sig. LANZA MAURO della violazione dell’art. 1 comma 1, ora art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 e il 9 luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo, ex art. 108 N.O.I.F., riguardanti i calciatori DANILO FAVIA, GIACINTO MARTINELLI e JACOPO AVANTAGGIATI, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla Commissione Tesseramenti il 7/2/2014 e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 15/D. e la società A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere dal suo Presidente sig. Mauro LANZA responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1, ora art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 e il 9 luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo, ex art. 108 N.O.I.F., riguardanti i calciatori DANILO FAVIA, GIACINTO MARTINELLI e JACOPO AVANTAGGIATI, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla Commissione Tesseramenti il 7/2/2014 e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 15/D

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. LANZA Mauro Tommaso e della società A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA per rispondere: il sig. LANZA MAURO della violazione dell’art. 1 comma 1, ora art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 e il 9 luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo, ex art. 108 N.O.I.F., riguardanti i calciatori DANILO FAVIA, GIACINTO MARTINELLI e JACOPO AVANTAGGIATI, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla Commissione Tesseramenti il 7/2/2014 e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 15/D. e la società A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere dal suo Presidente sig. Mauro LANZA responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1, ora art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, dichiarato, nei reclami proposti alla Commissione Tesseramenti l’8 e il 9 luglio 2013, la non veridicità della sua sottoscrizione, nonché dei timbri societari risultanti sulle richieste di svincolo, ex art. 108 N.O.I.F., riguardanti i calciatori DANILO FAVIA, GIACINTO MARTINELLI e JACOPO AVANTAGGIATI, diversamente da quanto accertato e deliberato dalla Commissione Tesseramenti il 7/2/2014 e riportato sul Comunicato Ufficiale n. 15/D. È presente per la Procura Federale l’avv. Nicola MONACO. È presente il Sig. LANZA Mauro di persona e quale presidente della Soc. A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA assistiti dall'Avv. Nicolò Mastropasqua. Rilevato che le parti innanzi indicate hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di cui hanno chiesto l'applicazione. Considerato che ai sensi dell'art. 23 n. 2 Codice di Giustizia Sportiva l'accordo va trasmesso a cura della Procura Federale al Procuratore Generale dello Sport per poi, decorsi i termini indicati nel su citato medesimo articolo, l'accordo stesso va comunicato a questo Tribunale Federale Territoriale. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale sospende il presente giudizio in attesa delle comunicazioni definitive da parte della Procura Federale ai sensi del su citato art. 23 Codice di Giustizia Sportiva.
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