COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA del 19/4/2015 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in data 23/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 14 Maggio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. FOOTBALL CLUB GRAVINA del 19/4/2015 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in data 23/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che dalle indagini eseguite è risultata avvenuta l’esplosione dei petardi ad opera dei sostenitori della società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE (riconosciuti dall’arbitro dalle sciarpe e dalle felpe riportanti i colori sociali della reclamante) per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata anche a seguito e per l’effetto della contestata recidiva P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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