COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: F.C. CARAPELLESE A.S.D. – POL. D. VIRTUS ANDRIA del 26/4/2015 (Reclamo della F.C. CARAPELLESE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00, squalifica calciatore NECHIFOR Florin di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 30/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: F.C. CARAPELLESE A.S.D. – POL. D. VIRTUS ANDRIA del 26/4/2015 (Reclamo della F.C. CARAPELLESE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00, squalifica calciatore NECHIFOR Florin di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 30/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali essendo risultato che il lancio di alcune piccole pietre da parte di alcuni giovani sostenitori locali consente di ritenere adeguata la sanzione dell’ammenda di € 200,00; - rilevato altresì il calciatore NECHIFOR Florin si è reso responsabile di comportamento gravemente offensivo nei confronti del’arbitro (sputi sul viso) per cui adeguata si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società F.C. CARAPELLESE A.S.D.; - Confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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