COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 21 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. SECLI CALCIO – A.S.D. TUGLIE del 19/4/2015 (Reclamo della A.S.D. SECLI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 23/4/2015 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 21 Maggio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. SECLI CALCIO - A.S.D. TUGLIE del 19/4/2015 (Reclamo della A.S.D. SECLI CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 23/4/2015 della Delegazione Distrettuale di Maglie). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentiti l’arbitro e il commissario di campo che hanno reso i rispettivi supplementi di rapporto; - rilevato che dagli ulteriori accertamenti eseguiti, è risultato che l’arbitro, ancorché in posizione quasi di spalle ma leggermente girato sulla sua sinistra ha avuto modo di controllare la spinta violenta affibbiata dal calciatore SCRIMIERI ad un suo avversario, tanto da meritare il provvedimento di espulsione; - considerato che l’arbitro ha anche precisato di non avere alcun dubbio sulla sua percezione diretta dell’atto violento commesso dal calciatore SCRIMIERI, il quale – a conferma del suo comportamento antisportivo – non solo in un primo momento ha tentato di sottrarsi al provvedimento disciplinare dell’arbitro, allontanandosi; quanto ha poi accettato, senza protesta alcuna la sua espulsione; - ritenuto pertanto che quand’anche si ammettesse l’effettuazione del gesto del commissario di campo (indicante con due dita della mano il segno numerico “due” riferito al calciatore SCRIMIERI) nulla autorizza a ritenere che la concomitanza di tale gesto con l’espulsione del calciatore, possa avere influito e condizionato il provvedimento disciplinare adottato autonomamente dall’arbitro, non essendovi motivo alcuno per dubitare delle dichiarazioni rese da quest’ultimo, con precisione e con dovizia di particolari; - può quindi affermarsi che il reclamo proposto dalla società A.S.D. SECLI CALCIO non merita accoglimento. P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SECLI CALCIO e per l’effetto incamerarsi la tassa di € 130,00 versata con bonifico; - confermarsi il risultato di 1 – 1 così come conseguito sul campo.
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