COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 532 CSAT 36 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 224/A A.S.D. STROMBOLI SCIROCCO (Me) – Avverso inibizione Presidente sig. Graziano Di Maggio sino al 30/09/2015 e ammenda di € 500,00 alla società – Gara 3^ categoria gir. “A” Stromboli Scirocco/San Giovannese del 19/04/2015 – C.U. n. 66 ME del 23/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 532 CSAT 36 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 224/A A.S.D. STROMBOLI SCIROCCO (Me) - Avverso inibizione Presidente sig. Graziano Di Maggio sino al 30/09/2015 e ammenda di € 500,00 alla società - Gara 3^ categoria gir. “A” Stromboli Scirocco/San Giovannese del 19/04/2015 - C.U. n. 66 ME del 23/04/2015. Con tempestivo ricorso diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Stromboli Scirocco, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Messina in epigrafe riportate. L’appellante sostiene che la sanzione dell’ammenda sia ingiusta in quanto nulla è successo nel recinto di gioco e i dirigenti preposti al servizio d’ordine hanno protetto l’arbitro, fintanto che lo stesso non si è allontanato. Quanto alla sanzione dell’inibizione l’appellante ritiene che la sanzione sia esagerata avendo egli fatto tutto quanto possibile per consentire il regolare svolgimento della gara. All’udienza dibattimentale l’appellante, sebbene ritualmente convocato, non è intervenuto avendo fatto pervenire nota con la quale ha comunicato di non potere presenziare, senza tuttavia articolare ulteriori richieste. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda risultando sottoscritto da persona inibita e pertanto non idonea a rappresentare la Società. Rileva altresì che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non si evince che il Presidente sig. Graziano Di Maggio sia venuto meno ai doveri di assistenza al direttore di gara impostigli dall’art. 65 delle N.O.I.F., atteso che l’aggressione subita dal direttore di gara è in realtà avvenuta dopo che lo stesso aveva lasciato l’impianto di gioco e in prossimità dell’imbarcadero dell’aliscafo, dove si era recato unitamente alla compagine ospite che, in extrema ratio, avrebbe avuto l’obbligo di proteggere il direttore di gara. In ragione di quanto sopra deve revocarsi la sanzione impugnata, risultando illegittima la sua applicazione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda e revoca la sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente sig. Graziano Di Maggio, Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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