COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.56/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. GIUSEPPE LO PICCOLO (Dirigente dell’A.S.D. Città di Carini) b) Società A.S.D. CITTA’ DI CARINI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.56/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. GIUSEPPE LO PICCOLO (Dirigente dell’A.S.D. Città di Carini) b) Società A.S.D. CITTA’ DI CARINI La Procura Federale, con nota 7658/5 pf14-15/GR/mg del 19 marzo 2015 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito, con la suddetta nota pervenuta in data 25 marzo 2015, innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: a) il sig. Giuseppe Lo Piccolo, dirigente accompagnatore all’epoca del fatto per l’A.S.D. Città di Carini, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1, del nuovo C.G.S. in relazione al punto 8 della “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili” del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere schierato nella formazione della “ Città di Carini”, in posizione irregolare alla gara Città di Carini – Juventina Palermo, nell’ambito del “Torneo Ninni Cassarà”, un giovane calciatore tesserato per altra società, senza il prescritto nulla osta di quest’ultima; b) l’A.S.D. Città di Carini, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., per il comportamento del proprio tesserato. Le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 5 maggio 2015. E’ comparso il sig. Giuseppe Lo Piccolo, in proprio, il quale ha dichiarato di avere agito in assoluta buona fede. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la richiesta di: “ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento in questione, infliggendo al Sig. Giuseppe Lo Piccolo la inibizione per mesi due ed alla “A.S.D. Città di Carini” l’ammenda di € 200,00”. Ciò premesso Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che il sig. Giuseppe Lo Piccolo (per sua stessa ammissione) sebbene fosse a conoscenza che la società Iccarense, per il tramite di un proprio dirigente aveva espresso il proprio diniego ad utilizzare nel torneo in questione un loro tesserato, ha fatto giocare un calciatore tesserato per quest’ultima Società avendo piena coscienza e volontà che tale suo atto comportava la violazione di precise norme federali. Né può valere quale scriminante la circostanza che l’utilizzo del giovante atleta sia dipeso dal non volerlo dispiacere, visto che lo stesso insisteva per giocare ed aveva le lacrime agli occhi. Ai fini dell’applicazione della sanzione va, comunque, tenuto conto del comportamento collaborativo dell’incolpato. Dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Giuseppe Lo Piccolo discende la responsabilità oggettiva della società deferita. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Giuseppe lo Piccolo, Dirigente, tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. A.S.D. Città di Carini, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno e giorni dieci; - alla società A.S.D. Città di Carini, a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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