COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 591/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Palagonia (matr. 936461) Sig. Amato Calogero (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 591/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Palagonia (matr. 936461) Sig. Amato Calogero (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36). Con nota del 23/02/2015 prot. 11.855 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Rileva tuttavia che il sig. Calogero Amato non figura quale Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Palagonia, essendo tale carica rivestita ad ogni effetto dal sig. Giovanni Ragusa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il sig. Calogero Amato per le su esposte motivazioni ed applica: l’ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Palagonia (matr. 936461); l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Campisi Gaetano, Tringali daniele, (tesserati ASD Palagonia); Di Guardo Gabriele (oggi tesserato Militello Val di Catania ed all'epoca dei fatti ASD Palagonia. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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