COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 599/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345) Sig. Lo Sciuto Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35 DEL 05 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 599/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345) Sig. Lo Sciuto Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 23/02/2015 prot. 11.863 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 900,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Rileva inoltre che tra i deferiti i calciatori Di Chiara Marco, Golfo Ivan, Lucchese Filippo, Nicosia Alessandro, Sciammacca Orazio sono stati già giudicati per i medesimi fatti da questo Tribunale giusto provvedimento pubblicato sul C.U. 452 TFT 30 del 31/03/2015 – procedimento 569/B – in relazione al deferimento del Presidente Federale del 23/01/2015 prot. 11.714 Proc.8 pf 14-15. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Di Chiara Marco, Golfo Ivan, Lucchese Filippo, Nicosia Alessandro, Sciammacca Orazio e applica: l’ammenda di € 120,00 a carico della U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Lo Sciuto Giuseppe in prosecuzione (in quanto già inibito sino al 30/11/2015); l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Cuttitta Giuseppe Mattia, Levatino Gaetano, Mancuso Giuseppe, (tesserati U.S.D. Roccapalumba all'epoca dei fatti); Barbarino Calogero (tesserato S.Giorgio Vicari e U.S.D. Roccapalumba all’epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it