COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 544 CSAT 37 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 226/A A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME) Avverso ammenda di € 600,00 ed avverso squalifica fino al 25/04/2020 per i calciatori sig.ri Davide Trovato e Giorgio Siligato; fino al 31/12/2016 al calciatore sig. Andrea Faraci; fino al 30/06/2016 al calciatore Rosario Noce; fino al 31/12/2015 ai calciatori sig.ri Carmelo Famà e Maurizio Musumeci; squalifica per sei gare al calciatore sig. Franco Lorenzo e per quattro gare ai calciatori sig.ri Carlo Demestri e Francesco Cipolla – Campionato 1^ Cat. Gara Play Off Atletico Taormina/Messana del 25/04/2015. C.U. n. 523 del 28/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 544 CSAT 37 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 226/A A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME) Avverso ammenda di € 600,00 ed avverso squalifica fino al 25/04/2020 per i calciatori sig.ri Davide Trovato e Giorgio Siligato; fino al 31/12/2016 al calciatore sig. Andrea Faraci; fino al 30/06/2016 al calciatore Rosario Noce; fino al 31/12/2015 ai calciatori sig.ri Carmelo Famà e Maurizio Musumeci; squalifica per sei gare al calciatore sig. Franco Lorenzo e per quattro gare ai calciatori sig.ri Carlo Demestri e Francesco Cipolla - Campionato 1^ Cat. Gara Play Off Atletico Taormina/Messana del 25/04/2015. C.U. n. 523 del 28/04/2015. Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Atletico Taormina, in persona del suo rappresentante legale pro tempore impugna, le decisioni in epigrafe riportate. In buona sintesi e per quello che qui ci interessa la reclamante sostiene che il calciatore sig. Davide Trovato non ha mai avuto alcun contatto con la terna arbitrale ed è stato sempre controllato dai propri compagni che lo hanno allontanato e che lo stesso è stato trattenuto sul terreno di gioco durante la discesa della terna negli spogliatoi al fine di evitare ogni ulteriore ed eventuale contatto con gli ufficiali di gara. Per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Giorgio Siligato la reclamante sostiene che lo stesso non si trovava al campo di gioco bensì era al lavoro così come apparirebbe dubbio il riconoscimento fattone dall’assistente arbitrale, il quale riferisce di averlo riconosciuto nella persona che prima della gara, non iscritta in elenco, si trovava negli spogliatoi portando un cane al guinzaglio. Per ciò che attiene alle squalifiche inflitte rispettivamente ai sig. Andrea Faraci, Carmelo Famà e Maurizio Musumeci appaiono sproporzionate atteso che gli stessi, pur avendone la possibilità, non hanno mai avuto alcun contatto fisico con gli ufficiali di gara limitandosi solo ad una protesta verbale; così come appare sproporzionata la squalifica inflitta al calciatore sig. Lorenzo Franco il quale, subito dopo la notifica dell’espulsione, avrebbe abbandonato serenamente il terreno di gioco e lo stesso, inoltre, al termine dell’incontro si sarebbe prodigato per far sì che gli ufficiali di gara raggiungessero gli spogliatoi senza incidenti. Appare ancora sproporzionata la squalifica inflitta ai calciatori Francesco Cipolla e Carlo Demestri in quanto il primo non si è mai rifiutato di tutelare l’arbitro ma ne era impossibilitato a causa di un infortunio ed il secondo non si è mai avvicinato ad alcuno dei componenti della terna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che deve essere dichiarato inammissibile il gravame limitatamente alla sanzione dell’ammenda per essere lo stesso sul punto privo di ogni e qualsiasi motivazione. Nel merito letti gli atti ufficiali di gara nonché i rapporti dei commissari di campo, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1, 2.1 e 2.2 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 14’ del 2° t. è stato espulso il calciatore n.14 sig. Lorenzo Franco per comportamento irriguardoso nei confronti di uno degli assistenti ufficiali. Alla notifica dell’espulsione il predetto calciatore tentava di aggredire più volte il direttore di gara e nel contempo lo minacciava. Al 33’ del 2° t. è stato espulso il n.4 sig. Davide Trovato per somma di ammonizioni. Una volta notificato il provvedimento disciplinare il predetto calciatore tentava di colpire il direttore di gara con un pugno, non riuscendovi per essere stato trattenuto da alcuni compagni, assumendo nel contempo un contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. Lo stesso calciatore tentava successivamente di aggredire un assistente arbitrale ufficiale. Al termine della gara gli ufficiali di gara ed i commissari di campo hanno rilevato che gli addetti al servizio d’ordine aprivano i cancelli della tribuna, sì da permettere al n. 4 dell’Atletico Taormina sig. Davide Trovato, già espulso, e ad una persona, inizialmente non identificata, di entrare nel terreno di gioco e sotto l’incitamento di questi ultimi di aggredire gli ufficiali di gara. In particolare il Trovato si dirigeva verso uno degli assistenti tentando di aggredirlo più volte non riuscendovi per il pronto intervento dei commissari di campo. Ma nonostante detto intervento il predetto calciatore riusciva, comunque, a colpirlo con un violento calcio al braccio destro e ciò poco prima che lo stesso potesse fare ingresso nel proprio spogliatoio, causandogli una lesione giudicata guaribile in giorni cinque s.c. Successivamente raggiungeva anche il direttore di gara e dopo averlo minacciato lo strattonava per la divisa. In tale frangente il n. 10 sig. Cipolla Francesco assumeva un comportamento protestatario ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara ed alla richiesta di assistenza da parte di quest’ultimo si asteneva dal prestargliela ed in segno di protesta si levava pure la maglietta, pur incombendogli un preciso obbligo ai sensi dell’articolo 65 comma 4 delle N.O.I.F. Il n. 11 sig. Musumeci Maurizio si avvicinava al direttore di gara assumendo un comportamento ingiurioso ed offensivo nei suoi confronti e mentre questi scendeva le scale per raggiungere il proprio spogliatoio lo strattonava per la divisa, assumendo nel contempo un comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti di Organi Federali. Il n. 0 sig. Faraci Andrea correva verso il direttore di gara assumendo anch’esso un comportamento irriguardoso e minaccioso nei suoi confronti e toltasi la maglia per non farsi riconoscere tentava di aggredirlo riuscendo solo a strattonarlo per la divisa. Lo stesso calciatore, inoltre, lo attingeva con uno sputo che lo raggiungeva al braccio. Inoltre unitamente al calciatore sig. Trovato Davide tentava, successivamente, di irrompere nello spogliatoio della terna. Infine lo stesso attendeva l’uscita del direttore di gara dall’impianto sportivo e si posizionava davanti all’autovettura di quest’ultimo impedendogli di proseguire profferendo, nel contempo, gravi minacce sì da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine che provvedevano ad allontanarlo facendo così proseguire la marcia dell’autovettura. Il n. 9 sig. Carmelo Famà raggiungeva il direttore di gara assumendo un comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti di quest’ultimo che, peraltro, spintonava più volte mentre questi scendeva le scale che portano agli spogliatoi. Il n.16 sig. Rosario Noce raggiungeva anch’esso il direttore di gara e mentre lo apostrofava con insulti lo strattonava per la divisa e contestualmente lo attingeva con uno sputo che lo raggiungeva all’altezza dello stomaco. Infine il calciatore n. 3 sig. Carlo Demestri assumeva anch’esso un comportamento irriguardoso e protestatario nei confronti del direttore di gara. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo può trovare solo parziale accoglimento, atteso che le riduttive tesi difensive della reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure non appaiono suscettibili della benché minima riduzione risultando esse congrue in relazione ai gravi comportamenti posti in essere, a vario titolo, dai singoli tesserati, fatta eccezione della posizione del calciatore sig. Carlo Demestri la cui sanzione va rideterminata così come da dispositivo. Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Giorgio Siligato, che secondo l’assunto difensivo della reclamante non era presente nell’impianto sportivo in quanto si trovava al posto di lavoro, questa Corte, anche in considerazioni delle modalità di riconoscimento da parte dell’assistente, ne dispone lo stralcio rinviando il procedimento a data da destinarsi, dovendosi trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’effettiva identità dell’autore dell’aggressione ai danni dell’assistente arbitrale, addebitata da quest’ultimo al predetto calciatore benché non iscritto in distinta. In ragione di quanto sopra, per il combinato disposto del comma 5 dell’art. 34bis C.G.S. in relazione al comma 5 lettera b) dell’art. 38 del codice della Giustizia Sportiva del CONI, si dispone la sospensione dei termini prescrizionali del procedimento disciplinare. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Carlo Demestri e conferma nel resto gli impugnati provvedimenti ad eccezione della posizione del calciatore sig. Giorgio Siligato il cui procedimento, previa sospensione dei termini prescrizionali, viene rinviato a data da destinarsi, al fine di procedere agli accertamenti istruttori che si delegano alla Procura Federale. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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