COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 544 CSAT 37 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 227/A A.S.D. SPORTING TERMINI (PA) Avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Luigi Geraci e Alessandro Giuseppe Indricchio – Campionato Allievi Provinciali girone “B” – Gara Sporting Termini/Città di Santa Flavia del 29/04/2015 – C.U. n. 67 della Delegazione Provinciale di Palermo del 30/04/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 544 CSAT 37 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 227/A A.S.D. SPORTING TERMINI (PA) Avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Luigi Geraci e Alessandro Giuseppe Indricchio - Campionato Allievi Provinciali girone “B” – Gara Sporting Termini/Città di Santa Flavia del 29/04/2015 - C.U. n. 67 della Delegazione Provinciale di Palermo del 30/04/2015 Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Sporting Termini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportate. La Società appellante sostiene, molto sinteticamente, che il calciatore Luigi Geraci abbia solo reagito ad un brutto fallo subito da parte di un avversario e che il calciatore Alessandro Indricchio Giuseppe non avrebbe compiuto alcun atto di violenza nei confronti degli avversari. Chiede pertanto una riduzione delle squalifiche in questione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle per le quali va applicata l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva, stabilita con C.U. n° 107/A F.I.G.C. Per l’effetto, l’appello in questione avrebbe dovuto essere proposto entro le ore dodici del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo da impugnare. Nella specie il termine di cui sopra sarebbe pertanto scaduto alle ore 12.00 del 2 maggio 2015 (giornata di sabato), mentre l’appello di che trattasi è pervenuto solo in data 4 maggio 2015 alle ore 9.40. A nulla rileva che il 2 maggio 2015 cadeva di sabato, tenuto conto che “tutte le norme, in ogni caso, che disciplinano le impugnative dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva dinanzi all’organo superiore, non stabiliscono mai, ai fini del computo dei termini, che il sabato è un giorno festivo” (CONI - Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione n° 9 /2015)”. Peraltro, qualora l’appello fosse stato ritualmente proposto, non avrebbe potuto trovare accoglimento, non trovando i motivi dedotti alcun riscontro negli atti di gara ed apparendo le sanzioni in linea con quanto stabilito dall’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sporting Termini e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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