COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. CACCIAGUERRA CARMELO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta); b) A.S.D. CITTA’ DI AUGUSTA. La Procura Federale con nota 8554/1066 pf13-14/GS/pp del 07 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Carmelo Cacciaguerra, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Augusta in occasione delle gare Frigintini/Città di Augusta del 22/09/2013 e Città di Augusta/Megara Club Augusta del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giacomo Lombardo, non regolarmente tesserato; b) L’A.S.D. Città di Augusta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Carmelo Cacciaguerra e l’ammenda di € 600,00 per l’A.S.D. Città di Augusta.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. CACCIAGUERRA CARMELO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta); b) A.S.D. CITTA’ DI AUGUSTA. La Procura Federale con nota 8554/1066 pf13-14/GS/pp del 07 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Carmelo Cacciaguerra, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Augusta in occasione delle gare Frigintini/Città di Augusta del 22/09/2013 e Città di Augusta/Megara Club Augusta del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giacomo Lombardo, non regolarmente tesserato; b) L’A.S.D. Città di Augusta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Carmelo Cacciaguerra e l’ammenda di € 600,00 per l’A.S.D. Città di Augusta. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare rimane provato che nelle suindicate gare della stagione sportiva 2013/2014 nelle rispettive distinte risulta inserito quale allenatore della Città di Augusta il nominativo del sig. Giacomo Lombardo (allenatore di base – cod. 47.364), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società. Le distinte di gara di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Carmelo Cacciaguerra, dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Augusta, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione sportiva, nel cui interesse quest’ultimo ha espletato l’attività indicata. Le sanzioni seguono come da dispositivo, dovendosi tenere conto della circostanza che la A.S.D. Città di Augusta ha cessato tutte le attività sin dal 28/10/2014. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Carmelo Cacciaguerra, tesserato per la A.S.D. Città di Augusta, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; - alla A.S.D. Città di Augusta l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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