COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 60/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: c) Sig. CANTARELLA ANTONIO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta); d) A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA. La Procura Federale con nota 1064/pf13-14/GS/reg del 02 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Antonio Cantarella, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla in occasione delle gare di 1° turno di Coppa Sicilia Città di Randazzo/Cometa Calcio Biancavilla del 15/09/2013 e Cometa Calcio Biancavilla/Città di Randazzo del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Alfio Fisichella, non regolarmente tesserato; b) L’A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Antonio Cantarella e l’ammenda di € 600,00 per l’A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla.
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