COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 60/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: c) Sig. CANTARELLA ANTONIO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta); d) A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA. La Procura Federale con nota 1064/pf13-14/GS/reg del 02 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Antonio Cantarella, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla in occasione delle gare di 1° turno di Coppa Sicilia Città di Randazzo/Cometa Calcio Biancavilla del 15/09/2013 e Cometa Calcio Biancavilla/Città di Randazzo del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Alfio Fisichella, non regolarmente tesserato; b) L’A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Antonio Cantarella e l’ammenda di € 600,00 per l’A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 60/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: c) Sig. CANTARELLA ANTONIO (dirigente accompagnatore della ASD Città di Augusta); d) A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA. La Procura Federale con nota 1064/pf13-14/GS/reg del 02 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Antonio Cantarella, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla in occasione delle gare di 1° turno di Coppa Sicilia Città di Randazzo/Cometa Calcio Biancavilla del 15/09/2013 e Cometa Calcio Biancavilla/Città di Randazzo del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Alfio Fisichella, non regolarmente tesserato; b) L’A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Antonio Cantarella e l’ammenda di € 600,00 per l’A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare rimane provato che nelle suindicate gare, nelle rispettive distinte, risulta inserito quale allenatore della Cometa Calcio Biancavilla il nominativo del sig. Alfio Fisichella (allenatore di base – cod. 48.241), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società. Le distinte di gara di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Antonio Cantarella, dirigente accompagnatore della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione, nel cui interesse quest’ultimo ha espletato l’attività indicata. Le sanzioni seguono come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Antonio Cantarella, tesserato per la A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; - alla A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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