COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 61/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: e) Sig. PISPICIA BERNARDO (tesserato – dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta); f) Sig. AMATO SALVATORE (non socio – dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta); g) POL. D. CITTA’ DI MISTRETTA. La Procura Federale con nota 7287/1065/pf13-14/GS/reg del 05 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Bernardo Pispicia, quale dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta in occasione della gara di Coppa Sicilia 2013 / 2014 Città di Mistretta/Città di Casteldaccia del 29/01/2014, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giuseppe Dolcemaschio, non regolarmente tesserato; b) Il sig. Salvatore Amato, quale dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta in occasione della gara di Coppa Sicilia 2013 / 2014 Città di Mistretta/Acquedolcese del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giuseppe Dolcemaschio, non regolarmente tesserato; c) La Pol. D. Città di Mistretta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai predetti dirigenti.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 545 TFT 36 DEL 12 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 61/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: e) Sig. PISPICIA BERNARDO (tesserato - dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta); f) Sig. AMATO SALVATORE (non socio - dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta); g) POL. D. CITTA’ DI MISTRETTA. La Procura Federale con nota 7287/1065/pf13-14/GS/reg del 05 marzo 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il sig. Bernardo Pispicia, quale dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta in occasione della gara di Coppa Sicilia 2013 / 2014 Città di Mistretta/Città di Casteldaccia del 29/01/2014, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giuseppe Dolcemaschio, non regolarmente tesserato; b) Il sig. Salvatore Amato, quale dirigente accompagnatore della Pol. D. Città di Mistretta in occasione della gara di Coppa Sicilia 2013 / 2014 Città di Mistretta/Acquedolcese del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore sig. Giuseppe Dolcemaschio, non regolarmente tesserato; c) La Pol. D. Città di Mistretta, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai predetti dirigenti. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi due di inibizione ciascuno per i sigg. Bernardo Pispicia e Salvatore Amato e l’ammenda di € 600,00 per la Pol. D. Città di Mistretta. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare rimane provato che nelle suindicate gare di Coppa Sicilia 2013/2014 nelle rispettive distinte risulta inserito quale allenatore della Pol. D. Città di Mistretta il nominativo del sig. Giuseppe Dolcemaschio (allenatore di base – cod. 60.041), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società. Le distinte di gara di che trattasi risultano rispettivamente sottoscritte dai sigg. Bernardo Pispicia e Salvatore Amato quali dirigenti accompagnatori della Pol. D. Città di Mistretta, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione, nel cui interesse questi ultimi ha espletato l’attività indicata. Le sanzioni seguono come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - ai Sigg. Bernardo Pispicia e Salvatore Amato, il primo tesserato ed il secondo non socio della Pol. D. Città di Mistretta, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., di mesi uno per ciascuno; - alla Pol. D. Città di Mistretta l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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