COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 558 TFT 37 DEL 19 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 604/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Bompensiere (matr. 936518 – dal 28/10/2014 cessate tutte le attività) Sig. Milazzo Calogero (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 558 TFT 37 DEL 19 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 604/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Bompensiere (matr. 936518 – dal 28/10/2014 cessate tutte le attività) Sig. Milazzo Calogero (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 13/03/2015 prot. 11.922 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la A.S.D. Bompensiere - matr. 936518 – dal 28/10/2014 ha cessato tutte le attività, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Milazzo Calogero; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Alba Antonio, Alba Giuseppe, Cammarata Giuseppe, Diliberto Antonio, Ferisi Angelo, Lo Sardo Carmelo, Magro Francesco, Pellitteri Cosimo, Schifanella Salvatore, (tesserati A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti); Arnone Carmelo, Cosentino Giovanni, Librizzi Antonio Giuseppe, Martorana Calogero Piero, Pellitteri Francesco, Salvo Salvatore, Sardo Viscuglia Salvatore, (tesserati A.S.D. Sicilianamente e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti); Bongiorno Maurizio (tesserato A.S.D. Grotte e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti); Anelli Paolino Maria (tesserato A.C.D. Libertas 2010 e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti); Scozzaro Alessandro (tesserato A.S.D. Atl. Campofranco e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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