COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Vita Jonathan, Calciatore per la violazione dell’art. 1 bis, in relazione all’art. 22, c.6 del C.G.S., avendo partecipato alla gara di Coppa Italia di categoria in data 8 ottobre 2014 non avendone titolo, in conseguenza della squalifica inflittagli in data 26.09.2013 non scontata; – Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono contestate le medesime violazioni, per aver sottoscritto la lista della gara de quo con ciò attestando, in maniera non veritiera, la regolare posizione del Calciatore; – la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano in applicazione del principio della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento dei propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Vita Jonathan, Calciatore per la violazione dell’art. 1 bis, in relazione all’art. 22, c.6 del C.G.S., avendo partecipato alla gara di Coppa Italia di categoria in data 8 ottobre 2014 non avendone titolo, in conseguenza della squalifica inflittagli in data 26.09.2013 non scontata; - Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono contestate le medesime violazioni, per aver sottoscritto la lista della gara de quo con ciò attestando, in maniera non veritiera, la regolare posizione del Calciatore; - la Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano in applicazione del principio della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento dei propri tesserati. Nel corso della Stagione Sportiva 2013/2014 il Calciatore Jonathan Vita era oggetto del provvedimento disciplinare della squalifica per una giornata per fatti commessi durante la gara di Coppa Italia riservata al Campionato di Eccellenza. In applicazione di quanto disposto dall’art 19, c. 11.1, tale sanzione avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso delle gare di Coppa della medesima categoria in svolgimento nella presente stagione essendo stata la Società di appartenenza del calciatore eliminata in quella gara. Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto in occasione della gara Real Forte Querceta / Ghivizzano Borgo a Mozzano del 5.11.2014 nell’ambito della disputa della Coppa Italia, categoria di Eccellenza valida per la corrente stagione, rilevava che il Calciatore non aveva scontato la sanzione inflitta per cui, nel decidere sul caso esaminato, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Detto Ufficio, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Convocate le parti, il Collegio, rilevato che deleghe e soggetti delegati sono i medesimi di altro procedimento in corso nella data odierna, rinviato, ritiene opportuno adottare lo stesso provvedimento anche per il presente procedimento. Dispone, di conseguenza, il rinvio dell’esame del deferimento alla data del giorno 15 maggio 2015, informandone le parti.
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