COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo in proprio del calciatore DAVIDE PASSALACQUA avverso la squalifica per 3 gg. inflitta dal G.S. Pistoia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo in proprio del calciatore DAVIDE PASSALACQUA avverso la squalifica per 3 gg. inflitta dal G.S. Pistoia. Reclama in proprio il calciatore Davide Passalacqua avverso la squalifica per 3 gg. inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Pistoia, con la seguente motivazione:“per condotta irriguardosa nei confronti del D.g. a fine gara. Sanzione aggravata in quanto capitano”.Il reclamante contesta il provvedimento impugnato chiedendone l'annullamento o la riduzione della sanzione, negando recisamente di aver profferito offese o espressioni irriguardose all'indirizzo del D.g.,della categoria o del Federazione, avendo invero svolto il ruolo di pacificatore rispetto alle proteste dei compagni. Afferma con assoluta serenità e sicurezza che le frasi riportate nel referto di gara non corrispondono alla verità dei fatti e che certe dichiarazioni non fanno parte del suo modo di pensare calcio.La Corte, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.Il reclamo è infondato.La reclamante offre una ricostruzione dei fatti che cozza con le circostanze di fatto riportate dal Direttore di gara, sia nel referto di gara che nel supplemento di rapporto, le quali, come noto, rivestono valore probatorio privilegiato rispetto ad ogni altra deduzione ed eccezione. Le risultanze arbitrali, infatti, cristallizzano la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti contestati, per aver quest’ultimo, al termine della gara e in almeno due occasioni, espresso dichiarazioni lesive della regolarità del campionato e, in particolare, del giudizio di imparzialità del Direttore di gara.La sanzione, pertanto, appare pienamente conforme al dettato normativo (art. 17, comma, 4, lett. a), C.G.S.) che stabilisce, in caso di condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di due giornate di squalifica.Trattandosi di condotta posta in essere dal calciatore in posizione di capitano, appare altresì coerente l'applicazione dell'aggravante contestata ex art. 73, n. 4, N.O.I.F., che rende immune da censure la sanzione comminata. P.Q.M. la C.S.A.T.T.:-respinge il reclamo, confermando il provvedimento impugnato;-ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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