COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Policras Sovicille avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Parricchi Marco fino al 1/12/2015 (C.U. n. 36 del 25/03/215).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 14/05/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Policras Sovicille avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. all'allenatore Parricchi Marco fino al 1/12/2015 (C.U. n. 36 del 25/03/215). Il G.S.T. applicava all'allenatore Parricchi Marco la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 22 marzo 2015 tra la società reclamante, che giocava in casa, e la Olimpic Sarteano, con la seguente motivazione: “A fine partita si avvicinava in modo minaccioso al D.G. ponendo il petto contro la spalla di questo facendolo indietreggiare di circa 3 metri e rivolgendogli frasi ingiuriose. Seguiva poi il D.G. fino alla porta dello spogliatoio e, reiterando le offese, la chiudeva sbattendola.”.Ricorre l’impugnante che, preliminarmente, censura l'atteggiamento assunto dal Parricchi ammettendo la sussistenza di una condotta non consona da parte dell'allenatore che avrebbe adoperato, nell'esplicitare la sua critica sull'arbitraggio, “toni e termini non consoni”.Nega però il presunto contatto con il D.G. e il presunto gesto di stizza nella chiusura della porta dello spogliatoio che sarebbe avvenuta ad opera di altro dirigente mentre l'allenatore si trovava ancora in campo.Invocando un confronto con “eventuali testi”, conclude invocando una riduzione della squalifica irrogata.Il ricorso deve trovare parziale accoglimento.Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo; per tale ragione tutte le istanze formulate dirette in tal senso e contenute nelle conclusioni dell'atto di impugnazione non possono trovare accoglimento.Per quanto concerne i fatti, con specifico riferimento alla condotta più grave contestata e cioè il contatto fisico con il D.G., occorre rilevare che il G.S.T. aveva correttamente individuato le condotte illecite sulla scorta di quanto contenuto nel rapporto di gara che stabiliva “A fine partita, mentre mi trovavo a centrocampo e stavo raggiungendo gli spogliatoi, l'allenatore della società Policras Sovicille, Parricchi Marco, si avvicinava a me in modo minaccioso ponendo il suo petto sulla mia spalla, facendomi indietreggiare di circa tre metri...”.Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, con riferimento al presunto contatto, precisava “Il signor Parricchi Marco si è avvicinato e non ha chiesto spiegazioni, ma ha urlato contro di me in modo volgare e minaccioso, tentando più volte di toccarmi con il suo corpo la mia spalla e facendomi indietreggiare di qualche metro”.Non viene dunque confermata nella precisazione operata dal D.G., nonostante che il reclamo fondasse le pretese di riduzione proprio sull'inesistenza del gesto violento, la condotta violenta originariamente ipotizzata nel rapporto di gara ma un mero tentativo di contatto operato da parte dell'allenatore con un volontario arretramento del D.G..L'organo giudicante decideva pertanto di chiedere ulteriori precisazioni sulla evidente discrasia e pertanto il D.G. forniva un'ulteriore approfondimento nel quale riaffermava quanto contenuto nell'originario rapporto e cioè la sussistenza di un contatto fisico. In effetti, le discordanti dichiarazioni fornite dall’arbitro fanno dubitare che il medesimo abbia mantenuto, all'interno di una non contestata ed intollerabile cornice di aggressività dovuta alla condotta dell'allenatore, una serenità tale da consentirgli di rammentare con precisione ed esattezza la dinamica degli eventi, quanto meno con riferimento al gesto violento.Risulta infatti indubitabile che il D.G. abbia subito un comportamento disdicevole e censurabile perpetrato dal Sig. Parricchi, assolutamente estraneo alle regole Federali che non contemplano alcuna ragione che lo possa legittimare.In tal senso occorre ricordare che il Sig. Parricchi rivestiva la carica di allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a giovani ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica l'adozione di un adeguato provvedimento sanzionatorio. Purtuttavia la ricostruzione difensiva, associata alle contraddizioni sopra evidenziate, impone una diversa qualificazione della condotta illecita ed una conseguente riduzione del provvedimento sanzionatorio. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Policras Sovicille e riduce la squalifica inflitta all'allenatore Parricchi Marco fino al 25/08/2015 anziché fino al 1/12/2015 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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