COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 21/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Vita Jonathan, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S. compiuta con l’aver partecipato alla gara di Coppa Italia di categoria, in data 8 ottobre 2014, non avendone titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli in data 26.09.2013, nella medesima manifestazione dell’anno precedente. -Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono contestate le medesime violazioni per aver sottoscritto la lista della gara de quo con ciò attestando, in maniera non veritiera, la regolare partecipazione del Calciatore; -Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, in applicazione del principio della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento dei propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 21/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Vita Jonathan, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S. compiuta con l’aver partecipato alla gara di Coppa Italia di categoria, in data 8 ottobre 2014, non avendone titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli in data 26.09.2013, nella medesima manifestazione dell’anno precedente. -Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono contestate le medesime violazioni per aver sottoscritto la lista della gara de quo con ciò attestando, in maniera non veritiera, la regolare partecipazione del Calciatore; -Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, in applicazione del principio della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento dei propri tesserati. Il Collegio procede al dibattimento relativo al deferimento indicato in epigrafe, oggetto di rinvio nella riunione tenutasi in data 8 maggio u.s., riportando di seguito l’esito degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale. Nel corso della Stagione Sportiva 2013/2014 il Calciatore Jonathan Vita era oggetto del provvedimento disciplinare della squalifica per una giornata, per fatti commessi durante la gara di Coppa Italia riservata al Campionato di Eccellenza.In applicazione di quanto disposto dall’art 19, c. 11.1, tale sanzione avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso delle gare di Coppa della medesima categoria in svolgimento nella presente stagione, essendo stata la Società di appartenenza del calciatore eliminata dalla competizione proprio a seguito dell’esito di quella gara.Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto in occasione della gara Real Forte Querceta / Ghivizzano Borgo a Mozzano del 5.11.2014 nell’ambito della disputa della Coppa Italia, categoria di Eccellenza valida per la corrente stagione, rilevava che il Calciatore non aveva scontato la sanzione inflitta per cui, nel decidere sul caso esaminato, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.Verificata la regolarità delle deleghe oggi depositate dai convenuti, si dà atto che Vita Jonathan, Calciatore; Marracci Rodolfo, Dirigente; Pieri Sandro, Presidente e legale rappresentante della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Moriano, hanno rilasciato singoli mandati al Dirigente della Società, Signor Emilio Volpi, qui presente, che pertanto li rappresenta.Prima dell’inizio del dibattimento il Dirigente Rodolfo Marracci, tramite detto rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale l’ipotesi di accordo prevista dall’art. 23 del C.G.S.. Conseguentemente il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da parte della stessa, a norma dell’art. 23, c. 2, del CGS, sospende, con esclusivo riferimento al tesserato Marracci, il dibattimento in attesa del compiersi degli adempimenti relativi acquisendo l’originale del verbale di accordo.Chiusa tale fase il Collegio dispone la prosecuzione del dibattimento nei confronti degli altri deferiti,L’Avvocato Stefanini in apertura chiede la conferma dell’atto di incolpazione proposto dall’Ufficio, essendone dimostrata la sussistenza attraverso gli atti ufficiali di gara.Afferma ancora che il fatto è stato pacificamente ammesso dagli stessi interessati i quali, nel replicare all’atto di conclusioni delle indagini, attribuiscono l’accaduto ad “..una vera e propria amnesia/dimenticanza…” nell’aver fatto partecipare il Calciatore alle gare in data 8/10 e 5/11/ 2014.Passa quindi a richiedere l’applicazione delle seguenti sanzioni:-al Calciatore Vita Jonathan la squalifica per una giornata di gara;-alla Società Ghivizzano Borgo a Mozzano l’ammenda per € 200,00 (duecento), nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella classifica della Coppa Italia 2015/2016. Il rappresentante dei tesserati e dell’Ente deferito si riporta a quanto dedotto in sede di memoria, trasmessa a suo tempo alla Procura Federale, facendo rilevare l’eccessività della penalizzazione in termini di classifica a carico della Società e comunque la inapplicabilità di tali sanzioni al caso di specie.Chiuso il dibattimento il Tribunale è in condizione di decidere.Le violazioni contestate sussistono, come accertato documentalmente dalla lista della gara alla quale il Calciatore aveva partecipato, pur non avendone titolo, e per essere state esse riconosciute dagli stessi incolpati in sede istruttoria per cui non rimane che determinare l’applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S.. Esaminando le singole posizioni il Collegio osserva quanto segue.Per il Calciatore Jonathan Vita è stata chiesta l’applicazione della squalifica per una giornata di gara, richiesta che deve essere accolta perché determinata nella misura edittale minima, avendo il calciatore disputato in maniera irregolare solo una gara.Alcune considerazioni sono, invece, necessarie per quanto riguarda le sanzioni comminate alla Società. Premesso che la specie e la misura delle sanzioni disciplinari sono proprie degli Organi della Giustizia Sportiva, il Collegio rileva che costituisce cardine del Codice di Giustizia Sportiva il principio che la sanzione per essere efficace deve essere giustamente afflittiva.Nel caso di specie viene richiesta, per effetto del cumulo delle sanzioni, la inflizione a carico della Società, di una sanzione pecuniaria unitamente “alla penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella classifica della Coppa Italia 2015/2016”. Se nulla il Collegio ritiene dover eccepire in ordine alla determinazione della sanzione pecuniaria, non altrettanto può dirsi per la richiesta di penalizzazione di un punto in classifica nell’ambito della disputa della Coppa Italia della prossima stagione sportiva.Tale applicabilità non trova alcun consenso all’interno del Collegio il quale, dopo aver ricordato che “ Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.” (art. 16 C.G.S.) precisa che le competizioni relative alla Coppa Italia della categoria Eccellenza avvengono con il criterio dell’eliminazione diretta.Per tale motivo non si dà luogo alla compilazione di alcuna classifica se non nel caso, di carattere assolutamente eccezionale, della necessità di far disputare anche un triangolare allorché il numero di squadre partecipanti non consenta di poter giungere alla fase conclusiva della finale con due sole squadre.Ciò si verifica allorché, per concomitanti motivi derivanti dalla determinazione del numero di squadre della categoria - dovuti alla promozione di squadre della categoria inferiore e alla retrocessione da quella superiore - il numero delle squadre aventi diritto è tale da non poter determinare l‘avvio della competizione con 32 partecipanti, unico numero che conduce alla disputa della finale con il sistema dell’eliminazione diretta.Ciò è quanto si è verificato nel corso della presente stagione, nella quale, a seguito della rinuncia alla partecipazione alla competizione da parte di una Società proveniente da una categoria superiore, si è resa necessaria la disputa di un Torneo triangolare la cui scelta avviene sulla base del criterio di “vicinorietà”, ma non, ad esempio, nel corso della precedente stagione sportiva (C.U. n. 10 del 14.08.2014 e n. 9 del 13.05.2013). In conseguenza di ciò non esiste alcuna certezza in ordine al fatto che nella prossima competizione delle gare di Coppa Italia la Società Ghivizzano possa scontare - ammesso che si trovi a disputare un improbabile triangolare - la sanzione che la Procura ha chiesto che venga inflitta.Né d’altra parte l’esecuzione della sanzione può esser rinviata ”sine die” in attesa dell’eventualità che, nell’ambito delle gare di Coppa, sia necessario disputare un triangolare al quale, per di più, sia chiamata a partecipare la Società Ghivizzano.E’ evidente che in tal caso l’esecuzione della sanzione diventa aleatoria e quindi del tutto priva della necessaria afflittività. Appare più idonea e significativa a tale scopo l’applicazione di una sanzione di carattere pecuniario che nel caso di specie vada a cumularsi con quella già richiesta, andando a costituire una sanzione unica.Peraltro la richiesta formulata dalla Procura Federale è in contrasto con quanto proposto e patteggiato in una precedente occasione (C.U. n.63/2011). In quel caso un calciatore, in assenza di tesseramento, aveva partecipato a quattro gare di Campionato e ad una gara di Coppa Italia e la Procura aveva definito la posizione della Società di sua appartenenza, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S., concordando la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, per le gare di Campionato disputate dal calciatore in maniera irregolare, mentre la stessa veniva esclusa dalla manifestazione per la violazione compiuta in Coppa Italia.La decisione odierna viene assunta in piena coerenza con quanto deciso dal Tribunale in quella sede, ovvero che non è possibile applicare alle gare di Coppa la penalizzazione in termini di punti non esistendo per esse alcuna classifica, dovendosi comunque rendere afflittiva la sanzione.P.Q.M.il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge:-al calciatore Vita Jonathan, la squalifica per una giornata di gara da scontarsi, secondo la norma, nelle gare di Coppa Italia;-alla Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano la pena pecuniaria dell’ammenda che determina in complessivi € 400,00 (quattrocento).Rimane in attesa delle determinazioni della Procura Federale per quanto si riferisce alla posizione del Dirigente Marracci Rodolfo, per il quale è stata chiesta l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S..
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