COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 02.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA FCD PASSIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – VITELLINO, DISPUTATA A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 29.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE STAFISSO SIMONE PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 02.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA FCD PASSIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO - VITELLINO, DISPUTATA A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 29.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE STAFISSO SIMONE PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince in modo inconfutabile il comportamento assunto dal calciatore Stafisso Simone in occasione della notifica dell’espulsione per doppia ammonizione decretata dal direttore di gara. Più precisamente l’atleta si avvicinava all’arbitro appoggiandogli la mano sul braccio per chiedere spiegazione e non per provocare alcuna violenza come del resto riportato dal direttore di gara nel proprio referto. Tutto ciò premesso,a parere di questa Corte, la squalifica può essere contenuta in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Stafisso Simone a quattro giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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