COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 02.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. VIRTUS CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PENNA – VIRTUS CASTEL GIORGIO, DISPUTATA A PENNA IL 12.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 16.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA €. 400,00; SQUALIFICA CALCIATORE MASSI DARIO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE PALMUCCI DAVID PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE CARDINALI MAURIZIO PER DUE GARE; SQUALIFICA CALCIATORE DOOR LONG FEI HANS PER DUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 02.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. VIRTUS CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PENNA – VIRTUS CASTEL GIORGIO, DISPUTATA A PENNA IL 12.04.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 16.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA €. 400,00; SQUALIFICA CALCIATORE MASSI DARIO PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE PALMUCCI DAVID PER QUATTRO GARE; SQUALIFICA CALCIATORE CARDINALI MAURIZIO PER DUE GARE; SQUALIFICA CALCIATORE DOOR LONG FEI HANS PER DUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità del reclamo relativo ai calciatori Cardinali Maurizio e Door Long Fei Hans ai sensi dell’art.45 comma 3 lettera a) del C.G.S.. Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che i calciatori Massi Mario e Palmucci David hanno tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, il quale ha peraltro confermato di aver chiaramente individuato il primo quale destinatario del provvedimento disciplinare; i fatti addebitati ai due calciatori sono meritevoli di sanzione che la Corte ritiene tuttavia di poter contenere nella squalifica per tre giornate di gara. Quanto all’ammenda è stato accertato che sostenitori e tesserati della Virtus Castel Giorgio hanno tenuto comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti del direttore di gara, il quale, peraltro non ha mai temuto per la propria incolumità; alla luce di ciò l’ammenda può essere ridotta ad €. 300,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: la squalifica inflitta dal G.S.: ai calciatori Massi Mario e Palmucci David a tre giornate effettive di gara; l’ammenda inflitta alla società reclamante ad €. 300,00; Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Virtus Castel Giorgio relativo ai calciatori Cardinali Maurizio e Door Long Fei Hans ai sensi dell’art.45 comma 3 lettera a) del C.G.S.; - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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